Salta al contenuto principale
astratto

INSIEME,

troviamo soluzioni

 
comprimi barra di ricerca

Sicurezza alimentare: rintracciabilità degli alimenti

Etichettatura degli alimenti: novità

Dal 5 aprile 2018 obbligatoria l'indicazione in etichetta della sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

04/04/2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre è stato pubblicato il decreto legislativo recante “Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015”. 

Il provvedimento reintroduce l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento in etichetta prevedendo che tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività riportino sul preimballaggio, o su un’etichetta ad esso apposta, l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

Le disposizioni del decreto si applicheranno a decorrere dal 5 aprile 2018 e i prodotti non conformi che vengono immessi in commercio o etichettati entro il suddetto termine (180 giorni successivi alla pubblicazione) possono essere in ogni caso commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Per i prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati e per i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita, tale informazione può essere riportata sui documenti commerciali, sempre a condizione che i documenti accompagnino l’alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

Il provvedimento stabilisce che la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, è identificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento. Tuttavia è possibile omettere l’indirizzo della sede dello stabilimento qualora con la sola indicazione della località sia possibile l’identificazione dello stabilimento.

Il decreto precisa, inoltre, che l’informazione sulla sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, possa essere omessa anche nei seguenti casi: 

  • se la sede dello stabilimento di produzione o se diverso di confezionamento coincida con quella dell’operatore responsabile (ossia quello con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto); 
  • se i prodotti alimentari preimballati riportino in etichetta un marchio di identificazione o una bollatura sanitaria; 
  • se il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento.

Qualora l’operatore disponga di più stabilimenti potrà indicare sul prodotto tutti gli stabilimenti evidenziando però quello effettivo.

Sanzioni

Nel caso in cui manchi l’indicazione dello stabilimento o nel caso in cui l’impresa disponga di più stabilimenti e quello effettivo non sia evidenziato, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 15.000 €. La competenza per l’applicazione delle sanzioni viene affidata all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali.

Il decreto contiene una clausola di mutuo riconoscimento  che statuisce che le disposizioni non si applicano a quei prodotti alimentari preimballati in conformità alle disposizioni del reg.1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).