Sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18.05.2019 è stato pubblicato il D.M. 10.05.2019 che individua i casi di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi a partire:
- dal 1° luglio 2019 (per i contribuenti aventi un volume d’affari superiore a 400.000 euro);
- a partire dal 1° gennaio 2020 negli altri casi.
Nella prima fase di applicazione della norma (quindi fino a quando non sarà emanato un apposito decreto), sono escluse dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi le seguenti fattispecie:
Distributori di carburanti: fino al 31 dicembre 2019, è previsto l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari dell’anno 2018; queste ultime operazioni continuano ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.
N.B: in presenza di esonero è possibile optare, volontariamente per la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.