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Obbligo di informativa derivante dalla legge 4 agosto 2017 n.124, articolo 1, commi 125-129 "Legge sulla trasparenza"

Obblighi di pubblicità a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici (L. n. 124/2017, art. 1, commi 125-129)

 

La legge n.124 del 4 Agosto 2017 (Legge Annuale per il mercato e la concorrenza), all’art.1  comma 125 configura una serie di obblighi di pubblicità a carico di soggetti (tra cui anche le Fondazioni) che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici. La disposizione prevede che tali soggetti pubblichino, nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere», superiori a 10.000 Euro. La pubblicità deve essere assicurata, con riferimento agli importi percepiti in ciascun anno, entro il 30 giugno dell’anno successivo.

 

Nell'allegato è riportato l'elenco degli introiti ricevuti da soggetti rientranti nel perimetro della normativa.

 

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