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Aiuti e contributi pubblici, obbligo entro il 1° gennaio 2022

16/12/2021 da Ufficio stampa

Entro il 1° gennaio 2022 deve essere adempiuto l'obbligo per le imprese di pubblicare gli aiuti e contributi pubblici, oltre 10.000 €, ricevuti nell'anno precedente.

SOGGETTI TENUTI ALL’OBBLIGO DI PUBBLICITÀ

Devono adempiere a tale obbligo tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese (oltre ad Associazioni, Onlus, Fondazioni e Cooperative), non tenuti alla redazione della nota integrativa di bilancio, che abbiano ricevuto contributi pubblici superiori a 10.000 euro. L’obbligo si assolve attraverso la pubblicazione degli importi ricevuti nel proprio sito o, in mancanza, nel SITO DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA di appartenenza.

Per la pubblicazione degli aiuti e contributi pubblici  si deve far riferimento solamente a quelli ricevuti nell’anno precedente.

I contributi, sovvenzioni o aiuti dovranno essere indicati secondo il principio di cassa: per alcune fattispecie non sarà possibile utilizzare tale principio per cui si avrà riguardo all’anno di fruizione o di concessione.

Se i singoli aiuti sono di importo inferiore alla soglia dei 10 mila euro, ma complessivamente le erogazioni ricevute superano questo importo, tutti gli aiuti sono soggetti all’obbligo pubblicitario.

Se invece i singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10 mila euro complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione.

L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).

Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2020:

  • aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2020
  • aiuti e contributi concessi / incassati nel 2020

TIPOLOGIA DI AIUTI E/O CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICIZZAZIONE

  • Sovvenzioni
  • sussidi
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi)
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato) 

erogati da:

  • Stato
  • Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni
  • Istituzioni universitarie
  • Istituti autonomi case popolariCamere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
  • Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali
  • Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL)
  • Agenzie fiscali
  • Società a controllo pubblico 

Non rientrano nell’obbligo:

  • Somme percepite quale compenso di prestazioni di servizio o cessione di beni.
  • Vantaggi fiscali (es. crediti imposta) se rivolti alla generalità delle imprese.
  • Contributi, sovvenzioni o aiuti rilevanti, la cui somma complessiva percepita nell’anno non supera 10 mila euro.
  • Contributi, sovvenzioni o aiuti che risultano pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per i quali si ritiene adempiuto l’obbligo attraverso una semplice menzione.

I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID SONO ESCLUSI?

Secondo alcune interpretazioni i “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti a fronte dell’emergenza sanitaria NON RIENTRANO nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017 per le seguenti motivazioni:

  • i “Contributi a fondo perduto COVID” rientrano di fatto nell’ambito delle cause di esclusione dalla norma in quanto di carattere risarcitorio, ma aventi evidentemente carattere generale in quanto concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, e pertanto non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo;
  • è già prevista l’iscrizione automatica al “Registro nazionale degli aiuti di Stato” istituito presso il MISE (di cui all’art. 52 della Legge n.234/2012), pertanto sono già automaticamente “pubblicizzati”.

Qualora si intenda aderire ad un’interpretazione più prudenziale della normativa si potrà considerare rientranti pure tali contributi nel predetto obbligo informativo. 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI AIUTI, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI

Le imprese che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195, C.c. devono pubblicare le informazioni in esame nella Nota integrativa del bilancio di esercizio / consolidato;

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata / soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali, società di persone, ecc.) pubblicano le suddette informazioni nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest’ultimo, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

QUALI INFORMAZIONI PUBBLICIZZARE

Per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
  • Denominazione del soggetto erogante
  • Somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)
  • Data di incasso
  • Causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. (es..la società ha ricevuto nel corso del 2020 aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione Trasparenza).

SANZIONI

La normativa  prevede, a partire dal 1 gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • Sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”
  • Sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

 

Clicca qui per richiedere la pubblicazione sul sito www.unione.tn.it (per aziende associate)