Entro il 1° gennaio 2022 deve essere adempiuto l'obbligo per le imprese di pubblicare gli aiuti e contributi pubblici, oltre 10.000 €, ricevuti nell'anno precedente.
SOGGETTI TENUTI ALL’OBBLIGO DI PUBBLICITÀ
Devono adempiere a tale obbligo tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese (oltre ad Associazioni, Onlus, Fondazioni e Cooperative), non tenuti alla redazione della nota integrativa di bilancio, che abbiano ricevuto contributi pubblici superiori a 10.000 euro. L’obbligo si assolve attraverso la pubblicazione degli importi ricevuti nel proprio sito o, in mancanza, nel SITO DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA di appartenenza.
Per la pubblicazione degli aiuti e contributi pubblici si deve far riferimento solamente a quelli ricevuti nell’anno precedente.
I contributi, sovvenzioni o aiuti dovranno essere indicati secondo il principio di cassa: per alcune fattispecie non sarà possibile utilizzare tale principio per cui si avrà riguardo all’anno di fruizione o di concessione.
Se i singoli aiuti sono di importo inferiore alla soglia dei 10 mila euro, ma complessivamente le erogazioni ricevute superano questo importo, tutti gli aiuti sono soggetti all’obbligo pubblicitario.
Se invece i singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10 mila euro complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).
Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2020:
TIPOLOGIA DI AIUTI E/O CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICIZZAZIONE
erogati da:
Non rientrano nell’obbligo:
I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID SONO ESCLUSI?
Secondo alcune interpretazioni i “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti a fronte dell’emergenza sanitaria NON RIENTRANO nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017 per le seguenti motivazioni:
Qualora si intenda aderire ad un’interpretazione più prudenziale della normativa si potrà considerare rientranti pure tali contributi nel predetto obbligo informativo.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI AIUTI, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI
Le imprese che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195, C.c. devono pubblicare le informazioni in esame nella Nota integrativa del bilancio di esercizio / consolidato;
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata / soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali, società di persone, ecc.) pubblicano le suddette informazioni nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest’ultimo, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
QUALI INFORMAZIONI PUBBLICIZZARE
Per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. (es..la società ha ricevuto nel corso del 2020 aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione Trasparenza).
SANZIONI
La normativa prevede, a partire dal 1 gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
Clicca qui per richiedere la pubblicazione sul sito www.unione.tn.it (per aziende associate)