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Covid-19, nuove disposizioni dalla Provincia Autonoma di Trento per le imprese

In vigore dal 15 giugno misure meno restrittive per le attività economiche

13/06/2020 da Ufficio stampa

Il giorno 11 Giugno 2020 la Giunta Provinciale ha adottato la Delibera n. 799, avente ad oggetto:

Emergenza sanitaria Covid-19 - applicazione dell'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 in merito all'attività relativa ai "Centri termali e centri benessere", ad integrazioni e modifiche ai Protocolli già approvati e al rinvio per quanto non disciplinato dalla Provincia autonoma di Trento alle Linee guida di cui alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di data 9 giugno 2020, alla luce del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e del conseguente DPCM 17 maggio 2020.

In un quadro normativo estremamente dinamico, quale conseguenza dell’evolversi della crisi epidemiologica da porre in correlazione ai conseguenti riflessi sulla stabilità socio-economica del territorio, la Giunta provinciale ha inteso bilanciare l’obiettivo della tutela della salute con quello della ripresa delle attività economiche, favorendo - attraverso il ricorso all’applicazione di misure e protocolli sulla salute e sui luoghi di lavoro – il riavvio delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza per utenti e operatori.

Con l’accelerazione del riavvio di quasi tutte le attività economiche/produttive impressa dal DPCM 17 maggio 2020 attraverso l’adozione di linee guida immediatamente operative per tutte le regioni e province autonome, la Giunta provinciale si è già allineata a quanto in esso previsto prevedendo con propri provvedimenti l’avvio di tutte le attività ad oggi consentite dal DPCM 17 maggio 2020.

Allo stesso modo e sulla scorta della confermata valutazione della situazione epidemiologica di cui ai provvedimenti della Giunta Provinciale che attestano un decremento costante dell’epidemia sul territorio provinciale, la Provincia intende ora disciplinare l’avvio, a decorrere dal 15 giugno 2020, delle attività nei “Centri termali e centri benessere”.

La delibera, in sintesi

1) dispone di approvare il protocollo “Centri termali e centri benessere” riportato nell’Allegato 1 alla medesima deliberazione;

2) dispone di approvare l’aggiornamento del Protocollo di salute e Sicurezza sul Lavoro in agricoltura e lavori forestali - rev. 4, riportato nell’Allegato 2, che va a sostituire, a partire dal 15 giugno 2020, l’analogo Protocollo approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 689 del 2020;

3) stabilisce, ai sensi dell’art. 1 comma 15, del Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, provinciali o nazionali che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

4) dispone altresì che il contenuto dei protocolli di cui sopra potrà essere continuamente aggiornato alla luce di migliori evidenze tecniche di prevenzione del contagio;

5) dispone, inoltre, di accogliere ed approvare le modifiche ai Protocolli già approvati da questa Giunta provinciale, presentate dal Dipartimento di Prevenzione dell’APSS con nota di data 10 giugno 2020, prot. n. 0084566, che riguardano:

a) le diverse definizioni contenute nei protocolli relative al distanziamento interpersonale, non si applicano ai membri dello stesso nucleo famigliare o di conviventi o ai gruppi di persone che si frequentano abitualmente fino ad un massimo di 10 persone (fermo restando il mantenimento dei rapporti n. persone/superficie). Questi requisiti dovranno essere dichiarati dai membri del gruppo a cui afferisce la responsabilità soggettiva di tali dichiarazioni;

b) relativamente all’impiego dei guanti stabilito nei diversi protocolli contenuti nella delibera n. 689 del 22 maggio 2020, considerata la prima esperienza di applicazione di tale normativa che ha messo in evidenza forti criticità nell’utilizzo dei guanti da parte della popolazione specie nei negozi di alimentari e anche alla luce delle recenti indicazioni riscontrabili sul sito dell’OMS, è soppresso l’obbligo dell’utilizzo dei guanti nelle attività di vendita al dettaglio per i clienti, fermo restando l’igienizzazione delle mani con soluzioni idro-alcoliche;

c) nell’ambito del protocollo riferito alla ristorazione approvato con deliberazione n. 689 del 22 maggio 2020 sono adottate le seguenti modifiche:

  • nella somministrazione di alimenti e bevande solo ed esclusivamente in contesti esterni, è consentito al personale addetto, l’utilizzo della visiera protettiva in luogo della mascherina chirurgica;
  • la modalità self-service è consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose o su piatti pronti adeguatamente protetti con pellicola ;

d) con riferimento al protocollo riferito alle attività di accoglienza e strutture ricettive approvato deliberazione n. 689 del 22 maggio 2020, sono adottate le seguenti modifiche:

  • per quanto riguarda l’utilizzo delle camere con più di 6 posti letto (camerate) per il pernottamento nei rifugi, è aumentata la capacità di utilizzo delle stesse fino ad un massimo di 2/3 dei posti letto garantendo la distanza di 2 mt tra le persone. Tale indicazione vale anche per gli ostelli;
  • integrare le disposizioni già date, autorizzando il pernottamento nella stessa stanza di minori che appartengono al medesimo gruppo, previa acquisizione di idonea liberatoria resa da parte dei genitori o da chi ne fa le veci;

e) per le attività di commercio al dettaglio in riferimento al protocollo approvato con la deliberazione n. 689 del 22 maggio 2020, laddove si fa riferimento ai locali di vendita fino a 40 mq e alla possibilità di far accedere 1 persona alla volta oltre ad un massimo di due operatori, è consentito il permanere di massimo 4 persone (compreso/i l’operatore/operatori) purché almeno 2 persone facciano parte dello stesso nucleo famigliare o siano conviventi ;

f) per quanto riguarda i miniclub presenti nelle strutture ricettive, di consentirne l’apertura con i vincoli relativi allo standard rapporto operatori /bambini (vedi tabella riportata in delibera). 

L’accesso al miniclub potrà essere consentito solo agli ospiti che pernottano almeno 2 notti nella struttura. I turni nei miniclub al massimo dureranno due ore, andranno privilegiate le attività all’aperto. Dovranno essere creati gruppi stabili per l’accesso al miniclub e il gruppo va mantenuto nelle diverse attività svolte all’interno del miniclub. Mantenere l’elenco dei soggetti che usufruiscono dei servizi del miniclub per un periodo di 14 giorni decorrenti dall’ultimo accesso. Le attività di intrattenimento ludico ricreative - tipo baby dance - gestite da operatori della struttura, potranno essere svolte all’aperto garantendo il distanziamento e controllando che non si formino assembramenti;

6) stabilisce di disporre altresì, a seguito dell’approvazione, in data 9 giugno 2020, da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative e con riferimento alle attività nelle stesse disciplinate, in merito alle attività non ancora regolamentate dalla Provincia, accogliendo le Linee Guida sopra citate oppure, in caso di attività sospese, la proroga alla loro sospensione, fino a nuova disposizione. Per completezza, nella tabella riportata in delibera sub punto 6 (vedi delibera allegata), sono anche riportate le attività, previste nelle linee guida stesse, già regolamentate dalla Provincia.

7) stabilisce di disporre che l’attività economica di cui al punto 1. “Centri Termali e Centro Benessere” possa riprendere il 15 giugno 2020 e dalla stessa data trovano decorrenza le modifiche ai Protocolli di cui al punto 5. e le Linee guida di cui al punto 6. (fatta salva la fissazione di un diverso termine di decorrenza);

8) stabilisce di rinviare a successivo provvedimento, anche in relazione a quanto sarà stabilito a livello nazionale, l’adozione di apposite linee guida per la realizzazione di eventi e competizioni sportive, ad oggi sospese fino alla data del 14 giugno 2020 ai sensi della lettera e) del DPCM 17 maggio 2020, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione n. 718 di data 29 maggio 2020 e dalla deliberazione n. 689 del 22.05.2020;

9) dispone di dare atto che, nel caso in cui il costante monitoraggio degli indici di diffusione del contagio da COVID 19 dovessero rilevare un nuovo trend negativo per la salute pubblica, gli organi competenti conservano sempre la potestà di sospendere l’esercizio delle attività di cui alla presente deliberazione;

10) dispone di dare atto che l’adozione della presente deliberazione non incide sull’efficacia delle disposizioni/prescrizioni contenute nelle ordinanze del Presidente della Provincia adottate nell’ambito dell’emergenza Covid-19;

Informazioni
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio legislativo o alla Segreteria della propria Associazione

 

Documenti allegati

Delibera n. 799/2020

Linee Guida Conferenza Stato Regioni