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Decreto Bollette, le novità per le imprese

Riduzione dell'Iva e credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

04/04/2023 da Ufficio stampa

Con il Decreto Legge n. 34/2023 (c.d. “Bollette”), per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023, il Governo ha  previsto ulteriori nuovi interventi volti a mitigare i costi derivanti dall’aumento del costo dell’energia.

Le misure di maggior interesse per le imprese sono le seguenti.

Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas (Art. 2).

Anche in relazione al secondo trimestre dell’anno 2023 è stata confermata la riduzione al 5% dell’IVA sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Nel decreto viene confermata anche per il secondo trimestre 2023 la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas .

Credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (Art. 4).

Per il secondo trimestre 2023 sono stati altresì confermati dal Governo i crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale, ma con una riduzione delle aliquote:

    - per l’energia elettrica, in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW ( cc.dd. non energivore), si prevede oggi un credito d’imposta pari al 10% (in luogo del 35% previsto per I° trimestre 2023) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente. Il credito è subordinato alla condizione che il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al I° trimestre del 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019;

    - per il gas naturale, a beneficio di tutte le imprese (cc.dd. non gasivore), spetta un credito d’imposta pari al 20% (in luogo del 45% previsto per il I° trimestre 2023) della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Anche in questo caso il credito è subordinato alla condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al I° trimestre del 2023, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Analogamente ai crediti d’imposta relativi ai trimestri precedenti, l’impresa beneficiaria - che non abbia cambiato fornitore nel periodo del I° e II° trimestre del 2023 rispetto al I° trimestre del 2019 -  può richiedere all’impresa fornitrice, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, l’invio della comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023. Si evidenzia che Dolomiti Energia sino ad oggi ha inviato in automatico la presente comunicazione.

Tutti i predetti crediti d’imposta:

  - non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, né dell’IRAP; 
  - sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (mediante F24) entro il 31 dicembre 2023;
  - risultano cumulabili con altre agevolazioni a condizione che non sia superato il costo sostenuto; 
  - sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Tabella 1. Credito d'imposta 

Soggetti
III trim. 2022
Ott. / Nov. 2022
Dicembre 2022
I trim. 2023
II trim. 2023
Imprese energivore
25%
40%
40%
45%
20%
Imprese non energivore
15%
 30%
30% 
35% 
10%
Imprese gasivore
25%
40%
40%
 45%
 20%
Imprese non gasivore
25%
40%
40%
 45%
 20%

 

Informazioni
Ufficio legislativo (dott. Alberto Pontalti, 0461/880325)