In data 30 aprile 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 62/2026 che ha introdotto le seguenti novità:
Assunzione di donne svantaggiate: nuovo esonero contributivo (Art. 1)
Consistente in un esonero contributivo del 100% (fino a 650 euro mensili) per 24 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, con un incremento a 800 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni della zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.
Assunzione di giovani under 35: nuovo esonero contributivo (Art. 2)
Prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali (fino a 500 euro mensili) per 24 mesi per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, con limite elevato a 650 euro nel Sud e nelle aree di crisi.
Assunzione di disoccupati over 35 nelle ZES: nuovo incentivo (Art. 3)
Per i datori di lavoro che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, consistente in un esonero contributivo totale (fino a 650 euro mensili) per l’assunzione di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.
Trasformazione dei contratti a termine: incentivo alla stabilizzazione (Art. 4)
La norma incentiva la trasformazione in contratti a tempo indeterminato (tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026) di rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026. Il lavoratore deve essere under 35 e non essere mai stato occupato a tempo indeterminato in precedenza. Agevolazione: 100% di esonero (max 500€/mese) per 24 mesi.
Premi contributivi per le imprese attente a famiglia e natalità (Art. 6)
L'agevolazione è rivolta alle aziende che ottengono particolari relative alla valorizzazione del sostegno alla natalità, alla genitorialità e al welfare aziendale. Le aziende certificate possono beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. L'esonero è determinato in misura non superiore all'1% dei contributi, con un tetto massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda. L'agevolazione deve essere riparametrata e applicata su base mensile.
Salario giusto e condizioni per ottenere gli incentivi (Art. 7)
Viene stabilito che la contrattazione collettiva è lo strumento principale per determinare il salario giusto, assicurando un trattamento proporzionato alla quantità e qualità del lavoro. Il salario giusto viene identificato con il TEC (trattamento economico complessivo) definito dai contratti collettivi nazionali (CCNL) stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’accesso a qualsiasi incentivo previsto dal decreto è consentito solo se il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non è inferiore al TEC determinato secondo i criteri sopra esposti.
Principali novità in materia di rinnovi contrattuali e trasparenza (Artt. 10-11)
In caso di mancato rinnovo del CCNL entro 12 mesi dalla scadenza è previsto un adeguamento automatico pari al 30% dell'IPCA (anticipazione forfettaria). Scatta il divieto di percepire il "contributo di assistenza contrattuale" da parte delle associazioni firmatarie se il contratto non viene rinnovato entro l'anno. L'Articolo 11 impone l'indicazione del codice alfanumerico unico del CCNL (attribuzione CNEL) sia nelle comunicazioni obbligatorie che nella busta paga, permettendo all'INL e all'INPS un monitoraggio in tempo reale contro il dumping retributivo.
Informazioni
Ufficio relazioni sindacali e lavoro (dott.ssa Arianna Bertol, tel. 0461 880 327)