Con provvedimento del 30 dicembre 2019 sono state definite le scadenze relative agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi alle vendite di benzina/ gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. I termini di invio sono i seguenti:
Per procedere all’invio è necessaria una preventiva fase di accreditamento presso l’Agenzia delle dogane.
Per quanto riguarda i nuovi soggetti obbligati dal 1° gennaio 2020, l’invio dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, può avvenire entro il 30 aprile 2020.
Secondo quanto originariamente previsto dal provvedimento del maggio 2018, la trasmissione dei dati deve avvenire con cadenza mensile, e quindi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Il provvedimento del 30 dicembre 2019 conferma tale impostazione, ma offre una nuova opportunità riservata ai contribuenti che liquidano l’IVA a cadenza trimestrale. Costoro, potranno scegliere di trasmettere i corrispettivi - anziché mensilmente - entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Per gli altri carburanti diversi da benzina e gasolio non è previsto l’obbligo di invio telematico. Tuttavia i dati dei corrispettivi relativi a tali cessioni (es: GPL e metano) potranno essere facoltativamente inviati assieme ai dati della benzina e del gasolio.
Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi a Servizimprese CAF Srl (tel. 0461/880600)