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Decreto Agosto n.104 del 14 agosto 2020

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia

I principali interventi in materia di lavoro

16/08/2020 da Ufficio stampa

Il Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 2020 ha approvato un decreto legge, – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  14 agosto 2020 all’interno del quale sono contenute numerose novità in materia di lavoro.

Il provvedimento riguarda in particolare:

Ammortizzatori sociali

L’integrazione salariale con causale Covid 19  (cassa integrazione ordinaria – assegno ordinario e cassa integrazione in deroga) viene prorogata per ulteriori diciotto settimane, utilizzabili nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

Le prime nove settimane vengono erogate senza costi, mentre le seconde nove prevedono una contribuzione aggiuntiva pari al 9% per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% (sulla base della comparazione del fatturato riferito al 1^ semestre 2020 con il medesimo semestre del 2019), mentre per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato la contribuzione addizionale è del 18%.

Non verrà applicata alcuna contribuzione aggiuntiva, per le seconde nove settimane, esclusivamente alle imprese che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e alle aziende che hanno avviato la propria attività successivamente al 1 gennaio 2019.

Esonero contributivo per le imprese che non ricorrono alla cassa integrazione

Per i datori di lavoro che non attivano nuovamente la cassa integrazione ma che nei mesi di maggio e giugno 2020 abbiano fruito degli ammortizzatori sociali, è riconosciuto un esonero contributivo previdenziale per un periodo massimo di 4 mesi entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno, ad esclusione dei premi e contributi INAIL. 

Assunzioni a tempo indeterminato – esonero contributivo

Fino al 31 dicembre 2020, dalla data di entrata in vigore del decreto, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato è riconosciuto uno sgravio contributivo e previdenziale totale per un periodo massimo di sei mesi (esclusi premi e contributi INAIL) e per un tetto massimo di 8.060 euro. Vengono escluse le assunzioni in apprendistato e i contratti di lavoro domestico. Sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero contributivo è applicabile anche in caso di trasformazione di contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Assunzioni con contratti a termine o stagionali

Alle aziende che assumono a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nel turismo e negli stabilimenti termali è riconosciuto un esonero contributivo sino ad un massimo di tre mesi. Lo sgravio è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea ed alle medesime condizioni delle assunzioni a tempo indeterminato come previste dal decreto.

Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato

E’ prevista la possibilità di rinnovare o prorogare, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di dodici mesi, nel limite massimo dei 24 mesi, per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato senza applicazione della causale.

Sospensione dei licenziamenti individuali e collettivi

Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale – Covid 19 – ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali riservato alle aziende che non usufruiscono nuovamente degli ammortizzatori sociali – resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Sono possibili licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, nei casi individuati dal decreto legge.

Indennità di disoccupazione

Viene prorogata di ulteriori due mesi la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego)  e l’indennità di disoccupazione mensile per i collaboratori coordinati e continuativi “Dis Coll” che hanno terminato il periodo di fruizione tra 1 maggio e il 30 giugno 2020.

Indennità lavoratori stagionali

Viene riconosciuta un’indennità di 1000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e altre categorie di lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente, né di trattamento pensionistico e che non percepiscano la NASPI alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Viene inoltre prevista un’indennità di 600 euro per i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione in ambito sportivo.

Indennità per i liberi professionisti

Il Decreto legislativo 104/2020, in attuazione di quanto già previsto nel Decreto Rilancio, consente l’erogazione dell’indennità di 1000 euro ai liberi professionisti iscritti alle Casse professionali, già beneficiari del bonus di 600 euro per i mesi di marzo e aprile.

L’erogazione del bonus di maggio sarà corrisposta automaticamente, senza dover presentare nuovamente domanda, a tutti i beneficiari del bonus del mese di aprile.

Chi invece non avesse effettuato richiesta dell’indennità Covid 19 in precedenza ed in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Rilancio, ha la possibilità di presentare domanda per l’ottenimento dell’indennità di maggio, entro il 14 settembre 2020.

I principali interventi per il sostegno e il rilancio dell’economia

 

Si precisa che le novità introdotte dal Decreto legge "Agosto" n. 104 del 14/08/2020 potrebbero subire modifiche nell'iter di conversione in legge, che si concluderà entro 60 giorni dall'emanazione.


Per informazioni:

Giannina Montaruli

Ufficio relazioni sindacali e lavoro
Tel. 0461 880 349
giannina.montaruli@unione.tn.it


Allegati

CIG primi chiarimenti

CISOA, CIGO CIG in deroga

Cassa integ. in deroga 

Prime indicazioni INPS