dal 7 agosto 2026, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 142/2026 di conversione del Decreto Sport (DL n. 108/2026), sono diventate immediatamente operative le nuove disposizioni sulla sicurezza degli impianti natatori introdotte dall’articolo 4-bis della legge citata.
La disciplina si applica a tutte le piscine pubbliche, private ad uso pubblico o collettivo, comprese quelle a disposizione degli ospiti di alberghi, agriturismi, campeggi, villaggi turistici, ristoranti, etc.
Al fine di prevenire incidenti causati dai sistemi di aspirazione dell'acqua, la norma impone una verifica rigorosa dell'intero circuito idraulico, dalle griglie di fondo alle prese di risucchio e ai bocchettoni.
L'obiettivo primario è accertarsi che nessun componente possa generare vortici o pressioni negative capaci di causare il temuto effetto ventosa e l'intrappolamento dei bagnanti.
La nuova disposizione di legge non concede alcun periodo transitorio di adeguamento ed il mancato rispetto dei requisiti comporta la chiusura immediata dell'impianto/piscina da parte delle autorità fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.
Restano fermi gli ulteriori obblighi e responsabilità previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e impianti natatori.
I gestori di strutture ricettive ed i pubblici esercizi dotati di piscine accessibili alla clientela sono pertanto tenuti ad attivarsi tempestivamente per verificare la conformità degli impianti e delle relative dotazioni di sicurezza ai nuovi requisiti previsti dalla normativa e procedere, ove necessario, agli interventi di adeguamento.
Il testo dell'articolo 4bis della legge in oggetto.
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