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Decreto Agosto n.104 del 14 agosto 2020

Decreto Agosto: le disposizioni di particolare interesse per i nostri associati

I principali interventi per il sostegno e il rilancio dell’economia

28/08/2020 da Ufficio stampa

In data 15.8.2020, é entrato in vigore il D.L. n.104/20202 (c.d “Agosto”), con il quale il Consiglio dei Ministri ha adottato ulteriori misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia italiana. 
Segnaliamo di seguito le disposizioni di particolare interesse per gli associati.

 

Fondo per la filiera della ristorazione (art. 58)

E’ stato istituito un fondo con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole (MIPAAF) provvederà ad erogare il contributo a fondo perduto alle imprese di ristorazione con somministrazione (codice ATECO prevalente 56.10.11), alle mense (codice ATECO prevalente 56.29.10) e alle imprese che svolgono attività di catering continuativo (codice ATECO prevalente 56.29.20), purché attive alla data del 15.8.2020.
Il contributo deve essere utilizzato per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari (anche DOP e IGP).
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai ¾ del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. 
A seguito di rettifica pubblicata sulla G.U., si è precisato che alle imprese che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 il contributo può essere erogato anche in assenza di tale requisito di perdita del fatturato. 
Con decreto del Ministro, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto, verranno stabilito i criteri, le modalità della richiesta e i limiti di importo del contributo.
La domanda di contributo dovrà essere inoltrata per mezzo di piattaforma digitale o per mezzo degli sportelli del concessionario convenzionato.
Al momento della presentazione della domanda occorrerà attestare, per mezzo di autocertificazione, la sussistenza dei requisiti richiesti nonché allegare copia dei documenti fiscali comprovanti gli acquisti effettuati anche se non quietanzati.
Il contributo, in regime de minimis, previa verifica della sussistenza dei requisiti in capo al richiedente, verrà erogato a mezzo di bonifico in due tranche: 90% al momento della presentazione della domanda; il saldo alla presentazione della quietanza di pagamento effettuato con modalità tracciabile.
L'erogazione del contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. 
Dopo l’erogazione del contributo, il ministero provvederà alle verifiche in ordine alla regolarità dell’erogazione del contributo. Salvo che il fatto costituisca reato, l’indebita percezione del contributo comporta, oltre al recupero dello stesso, anche l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo spettante.

 

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59)

Con la disposizione in commento si riconosce un contributo a fondo perduto, non cumulabile con quello di cui al precedente art. 58, per tutte le attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti che, in base alle ultime rilevazioni statistiche raccolte,  abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

  • per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
  • per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Il contributo spetta unicamente alle imprese che hanno registrato un ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 inferiore ai ⅔ dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2019.
L’ammontare del contributo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2019 pari al:

a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 15 agosto 2020

b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 15 agosto 2020;

c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 15 agosto 2020.

Nella norma si fissa comunque un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per gli altri soggetti; possono accedere al finanziamento anche coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019. In ogni caso l’ammontare del contributo a fondo perduto non può superare i 150.000 euro.
Le modalità di richiesta del contributo sono le stesse previste per la richiesta del contributo a fondo perduto ex art.25 del c.d. “Decreto Rilancio”, ovvero la domanda va inoltrata a mezzo di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate (autocertificazione di regolarità antimafia). A seguito della domanda l’Agenzia provvederà poi  all’erogazione automatica sul conto corrente del richiedente.
Le disposizioni dell’art. 25 si applicano anche per quanto riguarda le modalità di controllo della veridicità dei dati inviati, per le sanzioni (anche penali ex art. 316 ter cp) e per le modalità di recupero del contributo versato in caso di indebita percezione.
Sulla base dei suddetti parametri, il Governo ha individuato quali comuni interessati dal provvedimento i seguenti: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari.

 

Rifinanziamento di misure a sostegno delle imprese (art. 60)
Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 64).

Le norme prevedono il rifinanziamento e l’integrazione  di vari fondi volti a favorire gli investimenti/finanziamenti in particolare delle piccole e medie imprese tra i quali:
quello relativo alla legge Sabatini per il finanziamento a tassi agevolati (anche con operazioni di leasing finanziario) di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature  a uso produttivo (art. 2, comma 8, D.L. 69/2013) ( integrato di 64 milioni di euro per il 2020);
quello riferito al i Voucher Consulenze per l’innovazione (c.d. Innovation Manager) che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di prestazioni di tipo consulenziale (nella forma di voucher) volte alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, secondo le previsioni del piano nazionale impresa 4.0 (incrementato per il 2021 di 50 milioni di euro).
Con questa disposizione il Governo ha altresì prorogato la cassa integrazione e rafforzato il Fondo per la crescita sostenibile (10 milioni di euro).
Da ultimo, con l’art. 64 (Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) il Governo ha inteso fornire ulteriore liquidità al Fondo di Garanzia  PMI (7 miliardi e 355 milioni) che, sino al 31.12.2020, consente alle imprese di richiedere  la garanzia statale gratuita con riferimento alle richieste di finanziamento erogate dagli istituti di credito. In tal modo, viene garantita l’ordinaria prosecuzione dell’operatività del Fondo di garanzia e, dunque, l’assunzione, ad oggi, di garanzie potenzialmente escutibili nei prossimi anni.

 

Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 DL n. 18/2020 (art. 65)

E’ stato prorogato sino al 31 gennaio 2021 il termine ultimo per la moratoria straordinaria disposta dall’art. 56 del DL n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) con riguardo alle aperture di credito a revoca, ai prestiti non rateali, ai mutui ed agli altri finanziamenti a rimborso rateale.
Si tratta di un provvedimento importante per le micro, piccole e medie imprese che potranno quindi avvalersi delle precedenti misure di sostegno finanziario oltre la data del 30 settembre 2020.
Sino al 31 gennaio 2020, pertanto:
- i soggetti finanziatori non potranno procedere alla revoca delle linee di credito accordate a fronte di anticipi su crediti né pretendere la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020. ;  
- rimane pure sospeso il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie,
Tuttavia, è bene ricordare nuovamente che l’art. 56 ha stabilito che potranno beneficiare di dette misure solo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile dagli intermediari creditori.
Il comma 2 dell’art. 65 specifica che per le imprese già ammesse alla proroga, in forza delle disposizione del decreto “Cura Italia”, l’ulteriore proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte del beneficiario, da far pervenire al finanziatore entro il 30 settembre 2020.
Le imprese che al 15 agosto 2020 presentino esposizioni non ancora ammesse alla proroga, possono formulare la domanda entro il 31 dicembre 2020.
Viene altresì specificato che, nei confronti delle imprese che già hanno avuto accesso alle citate misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive decorre dal 31 gennaio 2021. Analogamente, viene spostato dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 il termine della sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia nei confronti delle imprese ammesse ai benefici della moratoria.

 

Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi (art. 72)

La disposizione proroga al 15 ottobre 2020 il termine di validità della disciplina relativa alla sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi, precedentemente fissato al 31 luglio 2020. 

 

Incentivi settore auto (art.74)

Il Fondo Ecobonus, per la concessione di contributi per l’acquisto di auto a ridotte emissioni di CO2, è stato incrementato di complessivi 400 milioni di euro per il 2020; 300 milioni dei quali da destinare esclusivamente ai contributi aggiuntivi introdotti per gli acquisti con o senza rottamazione di veicoli nuovi.
Viene, inoltre, modificata la disciplina di tali contributi, che, a seguito dell’introduzione di un’ulteriore fascia emissiva, in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2010, o con oltre 10 anni di anzianità nel periodo di vigenza della misura, ammontano, in funzione delle emissioni di CO2 del mezzo nuovo a: €2.000 per emissioni comprese tra 0 e 60 grammi CO2/Km, che diventano €1.000 per acquisti senza rottamazione;  €1.750 per emissioni comprese tra 61 e 90 grammi CO2/Km, che diventano €1.000 per acquisti senza rottamazione;  €1.500 per emissioni comprese tra 91 e 110 grammi CO2/Km, che diventano €750 per acquisti senza rottamazione. 
Si prevede, altresì, che in caso di rottamazione di due veicoli con contestuale acquisto di un’auto a ridotte emissioni di Co2, possa essere riconosciuto all’acquirente, nel limite delle risorse disponibili esclusivamente un credito d’imposta  del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni per l’anno 2020. 
Nella disposizione è stato precisato che le modalità per ottenere la riduzione del 40% degli oneri fiscali per il trasferimento di proprietà, prevista in caso di acquisti, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, di auto usate di categoria emissiva almeno Euro 6, o con emissioni non superiori a 60 grammi CO2/Km, con contestuale rottamazione di auto di categoria emissiva da Euro 0 ad Euro 3, verranno determinate con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2020. 
Presso il Ministero dello Sviluppo Economico è stato, inoltre, istituito un fondo (90 milioni di euro per il 2020) volto alla concessione di contributi per l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché  da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES). Un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico stabilirà i criteri e le modalità di fruizione del contributo, che non potrà cumularsi con altre agevolazioni per la medesima spesa. 
Si dispone, infine, che il limite di cilindrata di 1.600 c.c. previsto per le auto di servizio nella Pubblica Amministrazione, non si applichi in caso di acquisto o noleggio di veicoli elettrici, ibridi o a idrogeno.


Sospensione scadenza titoli di credito (art. 76)

L’articolo conferma la sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva e chiarisce, altresì, che gli assegni portati all’incasso non sono protestabili fino al 31 agosto 2020.
La norma, inoltre, dispone che, in conseguenza della levata del protesto del titolo, le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie relative e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni a partire dal 31 agosto 2020, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

 

Misure urgenti per il settore turistico (art. 77)

Per quanto riguarda il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28 D.L. Rilancio n. 34/2020), la disposizione in commento, oltre ad inserire tra i beneficiari del credito d'imposta anche le strutture termali, estende il periodo per il quale far valere il credito d’imposta, contemplandovi, anche il mese di giugno per gli esercenti attività d’impresa, e pure quello di luglio relativamente alle le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale.
La norma incrementa notevolmente (da 25 a 265 milioni di euro) la dotazione del fondo istituito al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator ed individua quali nuovi beneficiari anche le guide e gli accompagnatori turistici. 
Per le imprese del comparto del turismo, il secondo comma del provvedimento in oggetto, proroga al 31 marzo 2021, il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020.

 

Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale (art. 79)

La norma preliminarmente finanzia, per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.  
La dotazione del tax credit è fissata in 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e viene confermata al 65% delle spese sostenute per le voci ammissibili la percentuale del credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta, oltre alle imprese alberghiere, anche le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture termali (di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323), queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché anche le strutture ricettive all’aria aperta.
Tuttavia, diversamente da quanto disposto in precedenza, non si applica la ripartizione del credito d’imposta in quote annuali. Il medesimo potrà essere portato in compensazione nel modello F24 in unica soluzione. 
 

I principali interventi in materia di lavoro