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01/01/2023

Chi è l'abusivo in ambito turistico?
È da considerarsi abusivo qualsiasi soggetto o impresa che viola la normativa (Codice del Consumo/ turismo) prevista dal D.Lgs 23.05.2011 n. 79, modificato da ultimo dal D.Lgs 21 maggio 2018 n.62 di recepimento della Direttiva Ue sui pacchetti turistici, che regola la vendita di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici e che in provincia di Trento è disciplinata dalla legge provinciale 17 marzo 1988, n.9.

Per svolgere l’attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici è obbligatoria la licenza di agenzia di viaggio e turismo, che impone requisiti professionali ed organizzativi nonché un’idonea copertura assicurativa, che viene verificata attraverso una specifica procedura amministrativa, e l’iscrizione ad un fondo di garanzia in caso di insolvenza o fallimento, ai sensi di quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla legge 27 luglio 2015, n.115 sugli art. 50 e 51 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79.

L’attività di vigilanza in materia spetta al Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento.

La licenza di agenzia di viaggio inoltre autorizza ad emettere regolari fatture in regime speciale IVA 74 ter ed incassare le quote per l’organizzazione di viaggi. Tutti gli altri soggetti non sono in regola né con la normativa del contratto di viaggio e relative responsabilità e né tanto meno con il fisco e perciò sanzionabili dall’Agenzia delle Entrate.
 

- Agenzie di Viaggio e Turismo e casi particolari

È riservata alle imprese definite Agenzie di Viaggio e Turismo, l’attività di offerta di pacchetti turistici, così come da definizione aggiornata dall'entrata in vigore della Direttiva UE 2015/2302, ottenibili dalla combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza (se si verifica almeno una delle condizioni previste dall'art. 33 punto 4 lettera c), così come quella di organizzazione di semplici viaggi, di intermediazione di alloggi o di vendita biglietteria.

In tale scenario si muovono una pluralità di soggetti, spesso in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa vigente:

- Associazioni e organismi senza scopo di lucro

(Sezioni SAT, Diocesi, parrocchie, scuole, P.A., circoli anziani, c.r.a.l., associazioni di volontariato, singoli privati…)
L’Art.16 della Legge Provinciale 9/88 consente alle associazioni senza scopo di lucro operanti a livello provinciale o locale, con finalità ricreative, religiose, culturali o sociali, di promuovere e pubblicizzare viaggi esclusivamente per i propri associati, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione, ferma restando l’organizzazione dei viaggi da parte delle agenzie.
L’organizzazione in proprio di vacanze, sempre ed esclusivamente per i propri associati, è consentita solo per vacanze sociali presso strutture proprie o convenzionate, ubicate in territorio nazionale, e per gite occasionali di durata non superiore a 5 giorni, viaggio compreso, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze.

Inoltre è stato precisato nel D.lgs n.62 di recepimento della Direttiva Ue sui Pacchetti e precisamente all'art.32 punto b), che le disposizioni introdotte con le modifiche al testo di legge, non si applicano alle associazioni di cui all'articolo 5, "laddove agiscano occasionalmente, comunque non più di due volte l’anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina."

- Autonoleggiatori

L’attività di autotrasporto deve limitarsi a quanto previsto dalla relativa normativa di settore: si potranno quindi proporre viaggi, ma l’offerta dovrà essere limitata alla sola attività di trasporto, escludendo la fornitura di servizi diversi e non contemplati dalla propria licenza, anche perché non coperti dalla polizza per l’attività di noleggio da rimessa.

- Albergatori, guide alpine, scuole sportive, maestri di sci

L’ art.15 della legge provinciale 17 marzo 1988 n.9, consente ai produttori di servizi turistici trentini, individualmente e tra loro non associati, attraverso una semplice SCIA e in possesso di requisiti di onorabilità e capacità finanziaria, di esercitare l’attività di commercializzazione del loro servizio combinandolo con altri servizi turistici trentini, ferma restando la stipula di una RC professionale, come previsto per le Agenzie di Viaggio.

Per servizio turistico trentino si intende l’alloggio, il trasporto o i servizi turistici non accessori all’alloggio o al trasporto prodotti sul territorio provinciale.

- APT e Pro Loco

La Provincia Autonoma di Trento, per prima in Italia, con la legge provinciale 11 giugno 2002 n.8, ha consentito la commercializzazione di pacchetti turistici formati da prodotti turistici trentini anche da parte dei soggetti preposti alla promozione turistica, sia centrale che degli ambiti territoriali, e delle associazioni pro loco, previa apposita autorizzazione e RC professionale a tutela del consumatore.
 

Segnalaci senza esitare eventuali casi sospetti, inviandoci una prova (volantino o locandina o foto vetrine o pagine social network), provvederemo a segnalarli in modo del tutto anonimo alle autorità competenti per verificare se si tratta di attività abusive o non conformi alla normativa delle agenzie di viaggio.