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Ordinanza Provincia Autonoma di Trento

Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

02/11/2020 da Ufficio stampa

Con ordinanza n.52 di data 1.11.2020, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, ritenuto che l’attuale situazione epidemiologica rende necessario mantenere e acuire le misure di prevenzione del contagio da Covid-19, ha stabilito:

- che a partire dal 2 novembre 2020, per quanto riguarda l’attività dei servizi di ristorazione,  vengono meno le disposizioni dell’ordinanza n. 49 di data 26.10.2020 che prevedeva un diverso orario di apertura per i ristoranti ed i pubblici esercizi siti sul territorio provinciale e, conseguentemente, tornano ad essere operative le seguenti disposizioni del DPCM del 24 ottobre 2020, pertanto:

le attività dei servizi di ristorazione  (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fino alle ore 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tutte le attività dei servizi di ristorazione devono essere svolte nel rispetto dei relativi protocolli ed in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Restano salve le altre disposizioni previste nell’ordinanza n.49 del Presidente della Provincia di data 26 ottobre 2020, e tutte quelle misure o la portata di tutti quei termini dettati con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per gli stessi sia stata prevista esplicitamente l’efficacia o la portata temporale fino alla cessazione dello stato di emergenza.

II mancato rispetto degli obblighi nascenti dall’ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Si allega: Ordinanza n.52  di data 1.11.2020