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Contratti a tempo determinato e lavoro stagionale

Le principali novità della legge di conversione del cosiddetto "Decreto Dignità"

25/06/2019

La legge n. 96/2018, di conversione del D.L. Dignità, n.87/2018 ha introdotto numerose novità tra le quali alcune restrizioni in tema di contratti a termine. In particolare la durata massima dei contratti a termine è ridotta da 36 a 24 mesi, con l’obbligo di indicazione
della causale al superamento dei primi 12 mesi:
• per i primi 12 mesi (incluse proroghe e rinnovi) non è prevista l’indicazione della causale
• oltre i 12 mesi, non oltre il tetto massimo di 24 mesi (incluse proroghe e rinnovi) è obbligatoria l’indicazione di una delle seguenti causali:
     - esigenze temporanee ed oggettive estranee all’ordinaria attività;
     - esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
     - esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Inoltre le proroghe e i rinnovi si riducono a 4, con un contributo addizionale aggiuntivo dello 0,5% ad ogni rinnovo, sulla misura base dell’1,4%.

 
Deroghe per le attività stagionali

I contratti a termine sottoscritti per attività stagionali previste nel DPR n. 1525/1963 e quelle indicate eventualmente dai contratti collettivi, sono esenti dall’applicazione delle limitazioni introdotte dalla normativa: limite massimo dei 24 mesi - numero complessivo delle proroghe e dei rinnovi - obbligo di indicare la causale giustificativa.

 
Contratti collettivi sulla stagionalità

Terziario, Distribuzione e Servizi

Confcommercio nazionale ha sottoscritto in data 17 aprile 2019 un lavoro
Accordo sindacale che prevede la possibilità per le aziende ubicate in località a prevalente vocazione turistica di gestire i picchi di lavoro in ragione di esigenze connesse con la stagionalità. Rinvia alla contrattazione collettiva territoriale l’individuazione di tali località. Confcommercio Imprese per l’Italia Trentino già in data 7 dicembre 2018 ha sottoscritto un accordo sindacale che consente alle imprese che operano nei Comuni a prevalente economia turistica (indicati nella l.p. 17/2010) di superare le limitazioni previste dal D.L. Dignità sui contratti a tempo determinato, per la sottoscrizione di contratti a termine per ragioni di stagionalità. È prevista un’indennità di stagionalità pari al 6% sulla retribuzione oraria del lavoratore. In assenza di tale Accordo territoriale risulterebbe molto difficile per il commercio, stante l’attuale normativa, poter far fronte alle esigenze legate all’intensificazione dell’attività lavorativa in particolari periodi dell’anno.
 

Settore Turismo

Alberghi
In data 31 ottobre 2018 Federalberghi ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali un Accordo che definisce le intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno:
-- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere
-- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni
-- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali
-- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.

Con tale integrazione del Contratto collettivo nazionale anche le imprese ad apertura annuale possono derogare dalla limitazioni della vigente normativa per la sottoscrizione di contratti a termine per lo svolgimento di attività di carattere stagionale.

Pubblici esercizi, ristorazione e turismo
In data 7 febbraio 2019 è stato sottoscritto da Fipe e dalle Organizzazioni sindacali, un Accordo che contiene una dichiarazione congiunta sulla stagionalità nei contratti a tempo determinato nei pubblici esercizi, per cui viene definito che per stagionalità si intende non solo la chiusura dell’attività (chiusura di 70 giorni continuativi e 120 non continuativi all’anno) ma anche i picchi di attività. L’accordo è analogo a quello sottoscritto da Federalberghi a ottobre 2018. Nell’Accordo vengono definite le intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno:
• periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere
• periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni
• periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali
• periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.


Informazioni:
Ufficio Relazioni Sindacali e Lavoro, Giannina Montaruli, tel. 0461/880349