Salta al contenuto principale
astratto

INSIEME,

troviamo soluzioni

 
comprimi barra di ricerca

Il pagamento dovrà essere effettuato a seguito di avviso inviato sulla PEC aziendale dall’APSS

Controlli sanitari ufficiali: autodichiarazione entro il 31 gennaio 2024

Autodichiarazione in caso di variazione rispetto all'anno precedente

11/01/2024

Il D. Lgs. 2 febbraio 2021 n. 32 stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle attività ufficiali per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare. Secondo il decreto citato, le tariffe forfettarie vengono differenziate in base al rischio basso/medio/alto degli stabilimenti. Il livello di rischio viene stabilito dall'APSS anche in relazione al tipo di attività svolto dall'azienda (prodotti alimentari più o meno a rischio) e alle eventuali criticità rilevate nel corso dei controlli ispettivi sull'azienda stessa (chi è stato oggetto di rilievi, non conformità, verbali sanzionatori, vede aumentare la propria classe di rischio).

Tariffe

Le tariffe forfetarie annue previste dal D. Lgs 32/2021 sono maggiorate dello 0,5% ai sensi dell'art. 8, c. 4 pertanto l'importo per gli stabilimenti con:

  • livello di rischio basso è di 201 Euro
  • livello di rischio medio è di 402 Euro
  • livello di rischio alto è di 804 Euro

è stato chiarito inoltre che le tariffe del decreto sono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale.

Imprese interessate

Sono assoggettati al pagamento della tariffa forfettaria annua le imprese che hanno commercializzato all’ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una delle attività elencate nell’allegato 2 sezione 6 tabella A.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività elencate nell’Allegato 2, Sezione 6 Tabella A sono le seguenti

  • produzione di bevande alcoliche; lavorazione del caffè; 
  • produzione di pasta secca e/o fresca; 
  • produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria (freschi e secchi); 
  • produzione di prodotti di gelateria (in impianti non riconosciuti); 
  • produzione di cibi pronti in genere (incluse le preparazioni alimentari e gli alimenti in confezioni non ricompresi nelle altre tipologie di attività); 
  • lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita; 
  • ristorazione collettiva, inclusa ristorazione di comunità ed eventi (catering e sale ricevimenti);
  • commercio all’ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry; 
  • deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento; 
  • deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione e o vendita di alimenti; ecc.

Adempimenti

Le imprese interessate sono tenute a presentare all'APSS una autodichiarazione entro il 31 gennaio utilizzando la modulistica conforme al modello 6 dell'allegato 4 del Decreto Legislativo 32/2021..

L’autodichiarazione deve essere inviata entro il 31 gennaio, via PEC a:

  • dipartimentoprevenzione@pec.apss.tn.it nel caso si tratti di stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento 853/2004 (alimenti di origine animale);
  • alimentienutrizione@pec.apss.tn.it in tutti gli altri casi

N.B. l'autodichiarazione dovrà essere ripresentata  solamente in caso di variazioni che possono modificare l’applicazione della tariffa (ad esempio: prevalenza della vendita al consumatore finale anzichè ad altri operatori).

Esclusioni

Sono esclusi dal pagamento della tariffa sui controlli sanitari ufficiali le attività di:

  • ristorazione pubblica
  • commercio al dettaglio di alimenti e bevande
  • commercio ambulante

Pagamento

Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato esclusivamente a seguito di avviso di pagamento, riportante importo, termini e modalità di versamento, che verrà recapitato dall’APSS di Trento direttamente sulla PEC aziendale delle imprese interessate dall’adempimento.  

Sanzioni

In ipotesi di omessa comunicazione dell’autodichiarazione od omesso pagamento delle tariffe da parte dell’operatore, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, l’Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento dell’importo dovuto, oltre agli interessi legali, ed emette una nuova richiesta di pagamento. Trascorsi 60 giorni da detta richiesta, in caso di ulteriore inadempimento, l’Azienda sanitaria locale applica le procedure per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva.

Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio legislativo (rif. dott.ssa Mila Bertoldi, tel. 0461/880326)

ALLEGATO
Modulo Autodichiarazione