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Obbligo generale di utilizzare la mascherina

La nuova ordinanza del presidente Fugatti: ok a cibo da asporto dal 29 aprile

L'ordinanza è in vigore da oggi fino al 3 maggio 2020

26/04/2020 da Ufficio stampa

Con ordinanza di data 25.04.2020, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha emanato nuove disposizioni relative all'attività di asporto per la ristorazione e vendita di generi alimentari e alle attività di vendita al dettaglio di piante e fiori. 

Le disposizioni hanno effetto dal 25 aprile fino al prossimo 3 maggio.

1) Nell’ordinanza si autorizza l’esercizio relativamente alle attività di vendita al dettaglio di piante e fiori anche nei confronti dei privati cittadini. Rimane però precluso l’esercizio della predetta attività di vendita nella forma del commercio ambulante, nonché per i negozi di vendita al dettaglio siti all’interno dei centri commerciali, ferma restando la possibilità di svolgere la vendita di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono. Per l’accesso agli esercizi di vendita gli utenti dovranno utilizzare le mascherine e gli addetti alla vendita dovranno impiegare i dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti). L’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione, sia per gli utenti che per gli addetti, vale sino alla dichiarata cessazione dello stato di emergenza a livello nazionale.

2) Dal giorno 29 aprile sino al 3 maggio 2020, relativamente agli esercizi di somministrazione di alimenti (ristoranti, bar, gelaterie, pub, pasticcerie e pizzerie al taglio) ed alle attività artigiane abilitate, viene autorizzata la vendita di cibo per asporto. Tale attività di vendita, ove possibile, dovrà essere effettuata per mezzo di prenotazione online o telefonica. L’accesso ai locali per il ritiro dei prodotti dovrà avvenire su appuntamenti, dilazionati nel tempo, evitando gli assembramenti esterni. In ogni caso l’accesso ai locali dovrà essere consentito ad un cliente per volta e per il tempo strettamente necessario alle operazioni di ritiro e pagamento. Per gli operatori che avranno contatto con i clienti vige l’obbligo dell’utilizzo di mascherina e guanti, mentre i clienti dovranno indossare la mascherina. 

3) Nei comuni ove è stata autorizzata l’apertura dei mercati per l’attività diretta alla vendita di generi alimentari, fatte salve le ulteriori misure di restrizione disposte dai comuni, vige l’obbligo per gli operatori di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (in particolare mascherine e guanti), mentre gli avventori dovranno indossare la mascherina. L’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione, sia per i clienti che per gli addetti, vale sino alla dichiarata cessazione dello stato di emergenza a livello nazionale.

4) Relativamente all’attività di vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, già autorizzata con ordinanza di data 19.4.2020 e fermo restando i limiti ivi disposti, si è precisato che nella predetta categoria merceologica rientrano altresì anche le calzature per bambini e neonati, purché la vendita della calzature venga effettuata entro gli esercizi specializzati nel commercio del predetto abbigliamento.

Da ultimo l’ordinanza ha disposto l’obbligo generale di utilizzo di mascherina sino al 3 maggio  2020 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ogniqualvolta in presenza di più persone è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale. Da tale obbligo di utilizzo della mascherina sono esonerate le persone con non ne tollerano l’uso a causa di particolari condizioni fisiche, comprovate da certificazione medica, nonché i bambini di età inferiore a sei anni

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria della propria Associazione o all'Ufficio legislativo.

 

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