Salta al contenuto principale
astratto

INSIEME,

troviamo soluzioni

 
comprimi barra di ricerca

La rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate

11/05/2022 da Ufficio stampa

Il c.d. “Decreto Energia” (art. 29 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17), come modificato in sede di conversione in legge, ha previsto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni sociali non quotate e di terreni edificabili e con destinazione agricola che siano posseduti alla data del 1° gennaio 2022. Gli effetti positivi della rivalutazione consistono nel fatto che, nel caso di futura vendita di tali beni, la plusvalenza è di importo inferiore.

La rivalutazione può essere eseguita, in modo particolare, da persone fisiche, per operazioni estranee all’esercizio di attività d’impresa;

ATTENZIONE: I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2022

Requisito oggettivo

I terreni agricoli o edificabili devono essere posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, superficie, enfiteusi) e devono risultare al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata.

In merito alle partecipazioni, la norma si applica esclusivamente ai titoli, alle quote e ai diritti, non negoziati nei mercati regolamentati.

Per rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni e/o quello delle partecipazioni, entro il 15 novembre 2022, occorre:

  • far redigere ad un professionista abilitato una perizia di stima e
  • versare un’imposta sostitutiva

La perizia di stima deve essere asseverata, a cura dello stesso professionista che l’ha stilata, presso la Cancelleria del Tribunale, un giudice di pace oppure un notaio. Alla redazione delle perizie sono abilitati:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti;
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

Versamento dell’imposta

Il versamento dell’imposta sostitutiva, nella misura pari al 14%, può avvenire:

  • in un’unica soluzione, entro il 15 novembre 2022;
  • ovvero in un massimo di tre rate annuali di pari importo
  • Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

Informazioni

Servizio fiscale Servizimprese CAF srl, dott. Mauro Longo (tel. 0461/880600).