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Le scadenze di fine anno

I tributi dovuti entro il 16 dicembre 2016

LICENZE DI ESERCIZIO “UTF” (ora “UFFICIO DELLE DOGANE”) E DIRITTI ANNUALI
Il Testo Unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi, prevede per alcune licenze di esercizio ex-UTF (con validità illimitata) il pagamento di diritti annuali da versare nel periodo dal 1° al 16 dicembre 2016 come segue.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria della propria Associazione (tel. 0461/880111 email: notiziario@unione.tn.it).

 


Diritto licenze “UTF” degli alcoli
Tutte le ditte che pongono in vendita all’ingrosso e/o al minuto, o somministrano, vino, birra, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (sidro, sidro di pere, idromele), prodotti alcolici intermedi (vini liquorosi, marsala, vermouth, ecc.), acquaviti, liquori, estratti per essenze di liquori, alcol puro (i depositi di prodotto sfuso superiori a 20 litri dovranno munirsi della licenza di deposito, come più avanti indicato) e denaturato (i depositi superiori a 300 litri dovranno munirsi della sola licenza di deposito, come più avanti indicato), profumeria alcolica, devono essere in possesso della licenza di vendita, senza nessun obbligo di pagamento del diritto annuale.

Apparecchi di distribuzione automatica di bevande alcoliche
Segnaliamo che con D.M. n. 153/2001, art. 20, comma 2, è stato introdotto l’obbligo di dotarsi di licenza fiscale di vendita per gli apparecchi di distribuzione automatica di bevande con riferimento ai prodotti rientranti nell’obbligo della licenza sopra richiamati (in particolare birra, vino ecc.). I detentori dovranno richiedere all’Ufficio delle Dogane una licenza per ciascun Comune ove sono dislocati gli apparecchi con domanda in bollo da 16,00 € e allegando un’ulteriore marca da bollo da 16,00 €.

Precisazioni per le cantine vinicole
Le cantine dotate di licenza con deposito fiscale, che effettuano anche la minuta vendita di vino negli stessi locali di produzione, devono munirsi della licenza fiscale di vendita per alcoli, liquori, vino, birra, ecc. Devono versare il diritto annuale della licenza di deposito fiscale, fissato in 103,29 € sul bollettino di c.c.p. n. 238386 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Trento Capo I capitolo 1419, o con eventuale mod. F24 con codice tributo 2813, nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.
Si precisa che risultano esclusi dall’obbligo del regime di deposito fiscale e della relativa licenza i piccoli produttori di vino, con produzione in media inferiore ai 1.000 ettolitri l’anno, riferita alla produzione media annua dell’ultimo quinquennio.

Commercializzazione congiunta di alcol denaturato (sopra i 300 litri) e prodotti alcolici
Si precisa che coloro che commercializzano sia alcol denaturato con deposito sopra i 300 litri, che prodotti alcolici, devono munirsi della sola licenza fiscale di deposito in quanto la stessa ha valore anche di licenza fiscale di vendita; la licenza comporta il pagamento di un diritto annuale di 51,64 € da versare sul bollettino di c.c.p. n. 238386 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Trento Capo I capitolo 1419, o con eventuale mod. F24 con codice tributo 2813, nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

Profumeria alcolica
Sono soggetti all’obbligo della licenza di deposito gli esercenti che detengono profumerie alcoliche prodotte con alcol non denaturato in quantitativi superiori a 20 litri se sfuse e superiori a 5.000 litri se condizionate, con diritto annuale di 51,64 € da effettuarsi con versamento sul bollettino di c.c.p. n. 238386  intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Trento Capo I capitolo 1419, o con eventuale mod. F24 con codice tributo 2813, nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

Licenza “UTF” degli oli minerali (ora “prodotti energetici”)
Anche le licenze del settore degli oli minerali (“prodotti energetici”), salvo quelle dei depositi per uso privato, agricolo ed industriale, degli impianti di distribuzione stradale di carburante e degli impianti di distribuzione per usi privati, agricoli ed industriali, sono soggette al pagamento del diritto annuale, da effettuarsi sul bollettino di c.c.p. n. 238386 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Trento Capo I capitolo 1419 – Causale: «Licenza prodotti energetici (oli minerali) n. ……. deposito commerciale sito in …….» o con eventuale mod. F24 con codice tributo 2813, nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza, nelle seguenti misure:

 

 

  • depositi fiscali di oli minerali (“prodotti energetici”): 258,23 €;
  • depositi commerciali di prodotti petroliferi liberi da tributo e prodotti denaturati (agricoli, petrolio per riscaldamento, GPL con annesso o meno impianto di imbombolamento): 51,64 €;
  • depositi commerciali di prodotti assoggettati all’imposta di consumo (lubrificanti e bitumi): 51,64 € (con circ. Min. del 29/01/96 è stato precisato quanto segue: «non sono inclusi fra i depositi commerciali gli stoccaggi di oli lubrificanti presso gli impianti di distribuzione stradale di carburante e presso le autofficine o le concessionarie di autovetture»).

Tali stoccaggi di oli lubrificanti presso le autofficine o le concessionarie di autovetture non configurano il deposito commerciale solo se i medesimi oli vengono utilizzati nell’ambito della relativa attività e per esclusivo uso interno (senza cioè la vendita al pubblico esterno che non ha a che fare con tali attività).
In tal caso, cioè deposito per uso privato od industriale, se lo stoccaggio supera i 25 metri cubi c’è l’obbligo di denuncia, licenza e registro di carico e scarico.
Inoltre si comunica che, in base a recenti nuove disposizioni da parte dell’Ufficio delle Dogane di Trento, gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di prodotti energetici denaturati, anche di capacità superiore a 25 metri cubi (es. depositi di gasolio riscaldamento, di carburanti agricoli, di gpl ad uso combustione), sono esclusi dall’obbligo di denuncia, licenza fiscale e tenuta del registro annuale di carico e scarico di cui all’art. 25, commi 1 e 2, del Testo Unico delle Accise approvato con D.Lgs. n. 504/95.
Il predetto obbligo fiscale di denuncia, licenza e tenuta del registro annuale di carico e scarico continua, invece, a mantenere la sua validità e rimane applicabile per gli esercenti depositi ad uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi di prodotti energetici assoggettati ad accisa (es. depositi di gasolio ad uso carburazione/autotrazione).

Accisa sull’energia elettrica
Denuncia di «officina» e licenza di esercizio
Chiunque intenda esercitare una «officina di produzione di energia elettrica» per uso proprio (compresi gruppi elettrogeni con potenza superiore a 1 KW a uso continuo e con potenza superiore ai 200 KW per uso di emergenza), deve produrre domanda in carta legale da 16,00 € con allegata quietanza del versamento del diritto di licenza di 23,24 € effettuato sul bollettino di c.c.p. n. 238386 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Trento – Capo I capitolo 1419, con causale «diritto di licenza energia elettrica» e marca da bollo da 16,00 €.
Si precisa che in caso di licenza rilasciata precedentemente, non deve essere prodotta alcuna domanda di rinnovo ma è sufficiente effettuare solo il versamento del diritto annuo, anche con eventuale mod. F24 con codice tributo 2813.
Nel caso di officina di produzione di energia elettrica per uso commerciale (cioè con fornitura ad utenti/consumatori finali) il diritto di licenza annuo da corrispondere è di 77,47 €.
È possibile riassumere i comportamenti come di seguito:

 

 

  1. gruppi elettrogeni di emergenza con potenza non superiore a 200 KW: nessun tributo né diritto da pagare ma occorre inviare una semplice comunicazione di attivazione (il modello è scaricabile dal sito www.unione.tn.it);
  2. gruppi elettrogeni di emergenza con potenza superiore a 200 KW e gruppi non di emergenza con potenza superiore a 1 KW già attivati: versamento del diritto di licenza con le modalità sopra precisate.
  3. «nuova» apertura di officina con installazione gruppi elettrogeni di emergenza di potenza superiore a 200 KW o non di emergenza sopra 1 KW: domanda come sopra precisato.

Il versamento dell’eventuale diritto di licenza deve essere effettuato nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.
Per quanto concerne l’accisa (le addizionali provinciali e comunali sui consumi previste per i punti B e C sono state abrogate a decorrere dal 01/01/2012), essa è dovuta nelle misure stabilite dalla vigente normativa. Si ricorda, inoltre, che la presentazione delle dichiarazioni dei consumi di energia elettrica e gas naturale (metano) deve avvenire esclusivamente in modalità telematica.
È possibile scaricare il modello F24 dal sito internet www.agenziaentrate.it. Eventuali modifiche introdotte nella Legge di stabilità in corso di approvazione, saranno tempestivamente segnalate.

Commercializzazione di carbone lignite e coke di carbon fossile
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 26 di attuazione della direttiva 2003/96/ CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ricordiamo la novità riguardante la commercializzazione di carbone – lignite e coke di carbon fossile. Tali prodotti sono sottoposti ad accisa: pertanto, al momento della fornitura, l’acquirente dovrà verificare che il fornitore abbia assolto l’accisa dovuta; in caso contrario è lo stesso rivenditore che dovrà chiedere l’autorizzazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e provvedere al versamento della stessa.