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Attenzione ad emettere e accettare assegni senza la clausola “non trasferibile”

29/03/2018 da Ufficio stampa

A far data dal 4 luglio 2017 sono state modificate le sanzioni legate alla violazione della normativain materia di assegni non trasferibili. In particolare, ai sensi dell’art. 49, co. 5, del D.Lgs. 231/2007“gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.

Fino al 2017, in caso di mancanza della mancanza della clausola di non trasferibilità sullo strumento di pagamento, il Ministero dell’economia e delle finanze poteva comminare una sanzione amministrativa variabile dall’1% al 40% dell’importo dell’assegno, con un minimo di 3.000 euro. In caso di violazione inferiore ai 250 mila euro la sanzione poteva essere ridotta versando il 2% dell’importo dell’assegno entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Per effetto del decreto legislativo 90/2017 l’importo della sanzione amministrativa è statoaumentato ed ora può variare da un minimo di 3 mila a un massimo di 50 mila euro (art. 63, co. 1,del D.Lgs. 231/2007). La medesima sanzione colpisce il beneficiario dell’assegno emesso in violazione della normativa. Inoltre l’oblazione, ossia quel meccanismo tramite il quale si accetta di pagare senza colpo ferire, diventa tutt’altro che conveniente: il margine di oscillazione è da un terzo della sanzione massima (16.666 euro) al doppio della minima (ossia 6 mila euro), da corrispondereentro 60 giorni dalla contestazione. 

La nuova normativa, però, invece di penalizzare truffatori e riciclatori di denaro sporco sembra colpire solo comuni cittadini colpevoli al massimo di distrazione o di non essersi informati a dovere. La situazione deriva dal fatto che molti risparmiatori possiedono blocchetti di assegni di vecchia data e li hanno utilizzati per corrispondere importi superiori a 1.000 euro senza apporre la dicitura “non trasferibile” sullo strumento di pagamento. 

Proprio in conseguenza di questi problemi, l’Associazione Bancaria Italiana ha messo a punto un vademecum (“Le 10 cose da sapere e a cui fare attenzione per non sbagliarsi”) che riguarda anche il contante e i libretti con relative sanzioni in caso di violazioni dei limiti di legge. Di seguito alleghiamo i dieci punti redatti dall’ABI in modo da illustrare brevemente le principali regole previste dalle norme sull’antiriciclaggio.

 

1. È vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

2. Gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare - oltre a data e luogo di emissione, importo e firma - l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro.

3. Le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità.

4. Chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca.

5. Per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato.

6. È vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone.

7. Per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento.

8. In caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile”) la sanzione varia da 3mila a 50.000 euro.

9. Per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018.

10. Per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.

 

Per cercare di rendere meno rigido il meccanismo entrato in vigore il 4 luglio 2017, il Parlamento sta cercando di trovare una soluzione che permetta di tornare al sistema delle sanzioni proporzionali agli importi versati con gli assegni irregolari. Sarà premura della scrivente Associazione tenere aggiornati gli associati su eventuali sviluppi normativi.

 

Informazioni

Ufficio legislativo dott. Ferruccio Veneri (tel.0461 880324)