Con la recentissima circolare n. 21 del 7 novembre 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti ufficiali relativi alle novità introdotte in materia di autotutela, sia obbligatoria che facoltativa. La presentazione dell’istanza di autotutela si presenta a fronte di errori commessi dall’amministrazione finanziaria.
Con riferimento all’autotutela obbligatoria, che costituisce la principale novità della riforma fiscale, la circolare ha indicato le casistiche, identificate in modo tassativo, in cui si possano applicare le nuove regole.
L’istanza di autotutela deve essere presentata all’ufficio che ha emesso l’auto di cui si chiede l’annullamento. Qualora l’istanza venga presentata presso un ufficio non competente, l’ufficio ricevente deve trasmettere tempestivamente l’istanza a quello competente.
L’istanza di autotutela deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi di fatto e di diritto sui cui si fonda l’autotutela e deve essere corredata da tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di vizi che giustificano la revisione dell’atto emesso dall’Agenzia delle entrate.
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