L’Associazione Pubblici Esercizi del Trentino accende i riflettori sul tema delle commissioni applicate ai buoni pasto, alla luce delle recenti segnalazioni pervenute dagli operatori del settore.
A partire dal 1° gennaio 2026, infatti, la normativa vigente ha introdotto un limite massimo alle commissioni applicabili da parte delle società emettitrici, fissato al 5%. Tuttavia, secondo quanto rilevato dall’Associazione, in diversi casi continuerebbero a essere applicate condizioni economiche superiori a tale soglia.
«Abbiamo raccolto alcune segnalazioni da parte dei nostri associati che evidenziano una possibile difformità tra quanto previsto dalla normativa e quanto effettivamente applicato sul mercato», spiega il presidente dell’Associazione Pubblici Esercizi del Trentino, Walter Botto. «Si tratta di una questione che merita attenzione, perché incide direttamente sulla sostenibilità economica delle imprese».
L’Associazione invita pertanto tutti gli operatori del comparto a segnalare eventuali situazioni analoghe, al fine di costruire un quadro il più possibile completo e documentato.
«Il nostro obiettivo non è alimentare polemiche, ma garantire trasparenza e correttezza», prosegue Botto. «Per questo chiediamo ai pubblici esercizi di inviarci eventuali evidenze: solo attraverso una raccolta puntuale dei dati possiamo verificare il rispetto delle regole e, se necessario, attivarci nelle sedi opportune».
L’Associazione annuncia inoltre che nelle prossime settimane avvierà un’attività di monitoraggio strutturata, con l’obiettivo di verificare la corretta applicazione della normativa su tutto il territorio provinciale. «L’adeguamento delle condizioni previste dalla legge è fondamentale per assicurare equilibrio nei rapporti tra operatori», conclude Botto. «Come Associazione continueremo a vigilare e a tutelare gli interessi delle imprese del territorio».
Focus: che cosa stabilisce la legge
L’art. 37 della Legge n. 193/2024 (circolare Fipe n. 189/2024) ha introdotto un tetto massimo del 5% per lo sconto incondizionato (i.e. commissione) a carico degli esercenti con un termine ad efficacia differita:
dal 18 dicembre 2024 per gli esercenti che, a tale data, non risultavano vincolati da alcun accordo con la società emettitrice proponente;
dal 1° settembre 2025 anche per gli accordi già in essere alla data di entrata in vigore della citata legge (18 dicembre 2024). Resta tuttavia stabilito che, per i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025, continueranno ad applicarsi le condizioni concordate con gli esercenti prima della data di entrata in vigore della citata legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
Dunque, il regime transitorio – secondo cui per i BP emessi prima del 1.09.2025 continuavano ad applicarsi le condizioni concordate con gli esercenti in precedenza – è scaduto lo scorso 31 dicembre 2025. Pertanto, le società emettitrici non dovrebbero applicare una commissione superiore al 5% del valore facciale del BP.