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legge n.4 del 3 luglio 2020

Chiusure domenicali, c'è la legge

Approvato il ddl Failoni

03/07/2020 da Ufficio stampa

In data 3 luglio 2020, il Consiglio provinciale ha approvato la legge n. 4/2020 intitolata “Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali” e la Giunta Provinciale ha altresì adottato la delibera n 891, con la quale, in adempimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 della predetta legge, vengono individuati i comuni ad elevata intensità turistica.

L’art. 1 della predetta legge stabilisce che gli esercizi di vendita al dettaglio debbono osservare, di norma, l’obbligo di chiusura domenicale e festiva, fatto salvo per quegli esercizi che svolgono l’attività nei comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica o per quelli rientranti espressamente nelle tipologie di esercizi commerciali o di attività esonerate dall’obbligo di chiusura, più precisamente:

  • ai sensi dell’art. 1, comma 2, L.P. 4/2020, sono esonerati dall’obbligo di chiusura gli esercizi di vendita al dettaglio che svolgono l’attività negli 81 comuni individuati ad elevata intensità turistica (allegato 1 della delibera n. 89) nonché nei 4 comuni ad attrattività commerciale/turistica (allegato 2 della delibera n. 89);
  • sono altresì esonerati dall’obbligo di chiusura i soggetti e le attività indicate dagli articoli 2  e 27, comma secondo della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 tra i quali rientrano: farmacie; rivendite di generi di monopolio o di riviste e giornali; produttori agricoli che vendono i prodotti ottenuti dalla coltivazione delle proprie aziende agricole; artigiani e industriali che vendono nei locali di produzione o ad essi adiacenti i beni di propria produzione; attività di cessione di prodotti cosmetici e curativi esercitate all'interno di centri termali accreditati; gelaterie, rosticcerie, pasticcerie - negozi “multiservizi” (art. 61 LP 17/2010); esercizi specializzati nella vendita di bevande o pane e latte o generi di gastronomia di produzione locale; mobili; fiori, piante e articoli da giardinaggio, autoveicoli, cicli e motocicli; libri; dischi e supporti audio video in formato digitale; opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe; cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale - attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande su posteggi isolati concessi dai comuni su area pubblica;
  • da ultimo sono esonerati dall’obbligo di chiusura ai sensi dell’art. 1, comma 5, L.P. 4/2020 gli esercizi commerciali interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri che effettuano la vendita esclusivamente a favore delle persone alloggiate; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, di autolinee e aeroportuali; gli impianti di distribuzione automatica di carburante;

La violazione dell’obbligo di chiusura é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro e contestualmente con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da uno a sette giorni; in caso di recidiva la sanzione accessoria é raddoppiata.

Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Questa legge entra in vigore il giorno 04 luglio 2020 come indicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige visibile a questo link.


Allegati:

Attività in deroga

Fac simile lettera Comune

Elenco attività multiservizi

Documento principale PAT

Legge n.4 del 3 luglio 2020

Delibera n.891

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