Salta al contenuto principale
astratto

INSIEME,

troviamo soluzioni

 
comprimi barra di ricerca

CONAI, adempimenti e prossime scadenze

11/01/2024

La vigente normativa in materia ambientale (artt. 217 – 226 del D. Lgs. n. 152/2006) prevede un sistema di gestione degli imballaggi che obbliga produttori ed utilizzatori, ossia tutte le imprese che producono, utilizzano e distribuiscono imballaggi o merci confezionate, ad aderire al CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.

Soggetti obbligati ad aderire al CONAI

La normativa in materia ambientale (artt. 217- 226 del Decreto Legislativo n. 156/2006 che ha sostituito il c.d. Decreto Ronchi del 1997) prevede un sistema di gestione degli imballaggi che obbliga produttori ed utilizzatori, ossia tutte le imprese che producono, utilizzano e distribuiscono imballaggi e/o merci confezionate, ad aderire al CONAI. Si ricorda che l’obbligo di adesione decorre già a far data dal 1998.

Sono produttori: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

Sono utilizzatori: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).

A titolo esemplificativo sono obbligati ad aderire al Conai tutte le imprese del commercio al dettaglio e ingrosso, di generi alimentari e non alimentari, le attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.), i panifici, le gastronomie, gelaterie, pasticcerie, le macellerie, ecc.

Modalità di iscrizione 

I soggetti sopra indicati hanno, quindi, l’obbligo di iscrizione al CONAI, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività riferita agli imballaggi (tale obbligo, ricordiamo, è una tantum).

Le imprese devono aderire al CONAI esclusivamente accedendo al servizio “Adesione Online” dal portale online
www.impresainungiorno.gov.it, raggiungibile anche dal sito www.conai.org, utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN attivo, oppure le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Il costo di adesione è di 5,16 € + una quota variabile se si superano 500 mila euro di ricavi delle vendite. 

Le imprese iscritte al CONAI devono indicare in fattura la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto” e comunicare al Consorzio sull’apposita modulistica tutte le variazioni intervenute dopo l’iscrizione (variazione denominazione, forma giuridica, cessazione attività, ecc.). 

Obblighi per gli importatori 

Oltre all’obbligo di iscrizione, i commercianti e distributori che importano merce imballata e/o imballaggi vuoti (alimentare o non alimentare) e, quindi, ricevono fatture di acquisto da un fornitore estero (UE ed EXTRA UE) devono anche trasmettere periodicamente al CONAI una dichiarazione su apposito modello online (mod. 6.1 import per gli imballaggi vuoti; mod. 6.2 import per gli imballaggi pieni)  e successivamente, se dovuto, versare il contributo CONAI, solo dietro presentazione di fattura da parte del Consorzio. La periodicità di presentazione dei modelli sopra indicati è annuale, trimestrale o mensile, in funzione dei quantitativi di merce imballata e/o imballaggi vuoti importati ed immessi sul mercato e del valore del contributo risultante dalla procedura semplificata o ordinaria utilizzata per il calcolo del contributo medesimo. 

NOTA BENE: le dichiarazioni devono essere inviate on line all’indirizzo https://dichiarazioni.conai.org, previa registrazione sul portale.

 

 

Importatori di imballaggi pieni e/o vuoti: entro il 20 gennaio 2024 la dichiarazione per l’anno 2023

 

Entro il 20 gennaio 2024 le imprese che nel corso del 2023 hanno importato imballaggi pieni (merce imballata) e/o imballaggi vuoti, sono tenuti a trasmettere al CONAI la relativa dichiarazione, e in particolare:

il modulo 6.1 import per gli imballaggi vuoti 

il modulo 6.2 import per gli imballaggi pieni 

I moduli vanno inviati al CONAI con modalità on line dalla piattaforma https://dichiarazioni.conai.org entro il 20 gennaio 2024. L’importo risultante dalla dichiarazione andrà versato solo previo ricevimento della relativa fattura da parte del CONAI. 

Le imprese collocate in classe di dichiarazione “esente” e che rientrano in tale classe anche in relazione alle importazioni effettuate nel corso del 2023, non sono tenute a trasmettere al CONAI alcuna dichiarazione. Nel caso invece la situazione import fosse variata, dovranno essere trasmesse al CONAI le relative dichiarazioni per l’anno 2023.

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Legislativo (dott.ssa Mila Bertoldi, tel. 0461/880326).