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Contributo a fondo perduto statale (art. 25 Decreto Rilancio) ed autotutela

13/10/2020 da Ufficio stampa

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 65 dell’11 ottobre 2020, ha fornito indicazioni in merito alle possibilità di presentare un’istanza, in autotutela, all'Agenzia delle entrate in materia di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), la cui domanda, si ricorda, doveva essere presentata entro il 13 agosto 2020.

In sede di applicazione della norma, sono state rilevate alcune criticità riguardanti le istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di errori commessi dagli utenti e individuati solo dopo l’accreditamento della somma, hanno portato questi ultimi a ricevere un contributo inferiore a quello spettante. Ulteriori problematiche sono sorte in relazione alle domande di contributo a fondo perduto trasmesse a ridosso della scadenza del 13 agosto 2020 per le quali il sistema dell’Agenzia delle Entrate ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza ed il contribuente non è stato in grado di trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore per decorrenza dei termini.

Per sanare le suddette situazioni, l'Agenzia riconosce la possibilità di presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quella già inviata all’Agenzia delle entrate nel periodo 15 giugno–13 agosto scorso.

Circa le modalità di trasmissione, l’Agenzia chiarisce che l’istanza motivata deve essere inviata via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente. L’istanza deve essere firmata digitalmente da parte del richiedente ovvero dall’intermediario incaricato, allegando copia del documento di identità del soggetto richiedente.

Informazioni
Servizimprese CAF Srl (tel. 0461880200)