Il decreto modifica il Codice del consumo con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori rispetto alle pratiche commerciali suscettibili di indurre in errore in merito alle caratteristiche ambientali e di sostenibilità dei prodotti e di migliorare la qualità e la trasparenza delle informazioni fornite prima dell’acquisto. Le nuove disposizioni intervengono, in particolare, sulle asserzioni ambientali (green claims), sui marchi di sostenibilità e sulle dichiarazioni relative alle caratteristiche ambientali dei prodotti, nonché sulle informazioni riguardanti la durabilità, la riparabilità e la garanzia dei beni.
Tra gli elementi di maggiore rilievo rientra la disciplina delle asserzioni ambientali generiche, quali “verde”, “ecologico”, “sostenibile”, “rispettoso dell’ambiente” o espressioni analoghe. Tali indicazioni non potranno essere utilizzate quando l’asserzione non sia adeguatamente specificata e supportata da elementi che ne consentano la verifica. Particolare attenzione è riservata ai marchi di sostenibilità. La normativa interviene sull’utilizzo di marchi basati su sistemi di certificazione, prevedendo specifici requisiti e vietando, in particolare, l’esposizione di marchi di sostenibilità che non siano basati su un sistema di certificazione o che non siano istituiti da autorità pubbliche. Sono inoltre disciplinate le asserzioni relative a future prestazioni ambientali, che dovranno essere fondate su impegni chiari, verificabili e realistici e accompagnate da un piano di attuazione dettagliato.
La normativa interviene anche sulle dichiarazioni relative alla neutralità climatica. Tra le pratiche commerciali vietate rientrano le dichiarazioni secondo cui un prodotto avrebbe un impatto neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni di gas a effetto serra quando tale risultato sia basato esclusivamente sulla compensazione delle emissioni. Saranno inoltre oggetto di divieto le comunicazioni che attribuiscono al prodotto, nel suo complesso, un beneficio ambientale che riguarda in realtà soltanto uno specifico aspetto o una determinata fase del ciclo di vita. Il nuovo quadro normativo rafforza anche gli obblighi informativi relativi alla durabilità e alla riparabilità dei beni. Prima dell’acquisto, il consumatore dovrà ricevere, ove previsto dalla normativa applicabile, informazioni relative alla durabilità del prodotto, all’eventuale indice di riparabilità, alla disponibilità di pezzi di ricambio e alle modalità per ottenerli, nonché alle eventuali condizioni e restrizioni relative alla riparazione.
A decorrere dal 27 settembre 2026 sarà inoltre introdotto un avviso armonizzato destinato a rendere più immediatamente riconoscibili ai consumatori l’esistenza della garanzia legale di conformità e i relativi principali elementi. È prevista anche un’etichetta armonizzata per i casi in cui il produttore offra una garanzia commerciale di durabilità alle condizioni stabilite dalla normativa (Nota Informativa - Settore Commercio). In vista del 27 settembre 2026, si raccomanda pertanto alle imprese di verificare le modalità con cui vengono comunicate ai consumatori le caratteristiche ambientali e di sostenibilità dei prodotti e dei servizi, con particolare attenzione all’utilizzo di espressioni quali “sostenibile”, “ecologico”, “green”, “a impatto zero” o espressioni analoghe, nonché agli elementi disponibili a supporto delle relative asserzioni.
In coerenza con il nuovo quadro normativo, l’iniziativa confederale Imprendigreen viene temporaneamente sospesa, anche con riferimento al rilascio di nuovi riconoscimenti, in attesa di verificarne il pieno allineamento ai requisiti di legge.