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Le novità per i singoli settori di attività

Emergenza COVID-19, pubblicate le nuove linee guida per le attività economiche

Il Ministero ha approvato il nuovo documento valido dal 1° aprile al 31 dicembre 2022

05/04/2022 da Ufficio stampa

È stata pubblicata nella GU del 4 aprile scorso l’ordinanza del Ministro della Salute, adottata ai sensi dell’articolo 10 -bis, del DL 52/2021, contenente, in allegato, le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, che si applicheranno dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

L’ordinanza precisa che le attività economiche e sociali devono esercitarsi nel rispetto delle Linee guida allegate all’ordinanza che hanno ridotto e semplificato le misure di prevenzione.

Principi di carattere generale

Le linee guida contengono, anzitutto, i seguenti principi di carattere generale che devono essere applicati, adattandoli al contesto, a tutte le specifiche attività economiche e sociali:

  • Informazione: predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
  • Certificazione verde COVID-19: obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
  • Protezione delle vie respiratorie: uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
  • Igiene delle mani: messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
  • Igiene delle superfici: frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
  • Aerazione: rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

Per quanto riguarda le misure specifiche previste per le singole attività economiche, fermo restando il costante richiamo, in ognuna di esse, alle misure di carattere generale sopra riportate, si rimanda, per i dettagli, alla relativa scheda.

 

DOCUMENTI

Linee guida

Principi di carattere generale

Misure specifiche per i singoli settori di attività 

Ristorazione e cerimonie

Attività turistiche e ricettive 

Cinema e spettacoli dal vivo

Piscine termali e centri benessere 

Servizi alla persona

Commercio

Convegni, congressi e grandi eventi fieristici 

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò 

Sagre e fiere locali 

Corsi di formazione 

Sale da ballo e discoteche

 

Ordinanza Ministero della Salute (fonte: Gazzetta Ufficiale)

 

Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi alla propria Segreteria associativa o all'Ufficio legislativo (tel. 0461/880111)