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Le scadenze di fine anno

I tributi dovuti entro il 16 dicembre 2022

06/12/2022 da Ufficio stampa

Licenze di esercizio di competenza dell'Agenzia delle Dogane (ex UTF) e diritti annuali

Il Testo Unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi, prevede per alcune licenze di esercizio ex UTF (con validità illimitata) il pagamento di diritti annuali da versare nel periodo dal 1° al 16 dicembre 2021 come segue.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria della propria Associazione e all'Ufficio legislativo (tel. 0461/880111)

 

 

Licenze fiscali di minuta vendita di prodotti alcolici

Per quanto riguarda le denunce e le relative licenze fiscali per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici e/o somministrazione di bevande alcoliche (che già fruivano della soppressione del diritto annuale di licenza e dell’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico), dopo la semplificazione normativa apportata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), che, modificando l’art. 29, comma 2, del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. n. 504/1995), aveva escluso dalla denuncia e relativa licenza di vendita dei prodotti alcolici “gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi ed i rifugi alpini”, quest’anno è intervenuta la legge 28 giugno 2019, n. 58 (“...recante misure urgenti di crescita economica...”), che, con l’art. 13-bis, ha ribaltato la situazione e reintrodotto l’obbligo della denuncia e della licenza fiscale per la vendita e somministrazione delle bevande alcoliche.

Pertanto, ritorna tutto come prima della predetta legge n. 124/2017 e si rende obbligatoria la denuncia e la predetta licenza fiscale in tutti i casi precedentemente previsti. 

Inoltre, si evidenzia che la disposizione tributaria di cui all’art. 29, commi 2 e 4, del Testo Unico delle Accise approvato con D.Lgs. n. 504/1995 (che stabilisce l’obbligo di denuncia e licenza fiscale per la vendita e somministrazione delle bevande alcoliche), presuppone che gli esercizi di vendita abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale, e, pertanto, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata non sono soggette all’obbligo di denuncia fiscale. 

Precisazioni per le cantine vinicole

Le cantine dotate di licenza con deposito fiscale e gli impianti di nuova costituzione in caso di cambio di titolarità del deposito, devono versare il diritto annuale della licenza di deposito fiscale, fissato in 103,29 € sul bollettino di c.c.p. n. 238386 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Trento Capo I – capitolo 1419, o preferibilmente con mod. F24 con codice tributo 2813, nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce (quindi per quest’anno dal 1° al 16/12/2022). 

Si precisa che risultano esclusi dall’obbligo del regime di deposito fiscale e della relativa licenza i piccoli produttori di vino, con produzione in media inferiore ai 1.000 ettolitri l’anno, riferita alla produzione media annua dell’ultimo quinquennio. 

Commercializzazione congiunta di alcol denaturato (sopra i 300 litri) e prodotti alcolici

Si precisa che coloro che commercializzano sia alcol denaturato con deposito sopra i 300 litri, che prodotti alcolici, e gli impianti di nuova costituzione in caso di cambio di titolarità del deposito, devono munirsi della sola licenza fiscale di deposito in quanto la stessa ha valore anche di licenza fiscale di vendita per i prodotti alcolici (nel caso di vendita all’ingrosso); la licenza comporta il pagamento di un diritto annuale di 51,64 € da versare sul bollettino di c.c.p. n. 238386 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Trento Capo I capitolo 1419, e per gli anni successivi all’attivazione preferibilmente con mod. F24 con codice tributo 2813, nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce (per quest’anno dal 1° al 16 dicembre 2022).

Profumeria alcolica

Sono soggetti all’obbligo della licenza di deposito gli esercenti che detengono profumerie alcoliche prodotte con alcol non denaturato in quantitativi superiori a 20 litri se sfuse e superiori a 5.000 litri se condizionate e gli impianti di nuova costituzione in caso di cambio di titolarità del deposito, con diritto annuale di 51,64 € da effettuarsi con versamento sul bollettino di c.c.p. n. 238386 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Trento Capo I capitolo 1419, e per gli anni successivi all’attivazione preferibilmente con mod. F24 con codice tributo 2813, nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce (per quest’anno dal 1° al 16 dicembre 2022). 

Licenza per i prodotti energetici (oli minerali)

Anche le licenze del settore dei prodotti energetici (oli minerali), salvo quelle dei depositi per uso privato, agricolo ed industriale, degli impianti di distribuzione stradale di carburante e degli impianti di distribuzione per usi privati, agricoli ed industriali, sono soggette al pagamento del diritto annuale, da effettuarsi sul bollettino di c.c.p. n. 238386 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Trento Capo I capitolo 1419 – Causale: “Licenza prodotti energetici (oli minerali) n. ……. deposito commerciale sito in …….” e per gli anni successivi all’attivazione preferibilmente con mod. F24 con codice tributo 2813, nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce (per quest’anno dal 1° al 16 dicembre 2022) e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza, nelle seguenti misure:

  • depositi fiscali di prodotti energetici (oli minerali): 258,23 €;
  • depositi commerciali di prodotti petroliferi liberi da tributo e prodotti denaturati (agricoli, petrolio per riscaldamento, GPL con annesso o meno impianto di imbombolamento): 51,64 €;
  • depositi commerciali di prodotti assoggettati all’imposta di consumo (lubrificanti e bitumi): 51,64 € (con circ. Min. del 29/01/96 è stato precisato quanto segue: “non sono inclusi fra i depositi commerciali gli stoccaggi di oli lubrificanti presso gli impianti di distribuzione stradale di carburante e presso le autofficine o le concessionarie di autovetture”).

Tali stoccaggi di oli lubrificanti presso le autofficine o le concessionarie di autovetture non configurano il deposito commerciale solo se i medesimi oli vengono utilizzati nell’ambito della relativa attività e per esclusivo uso interno (senza cioè la vendita al pubblico esterno che non ha a che fare con tali attività).

In tal caso, cioè deposito per uso privato od industriale, se lo stoccaggio supera i 25 metri cubi c’è l’obbligo di denuncia, licenza e registro di carico e scarico.

Inoltre si comunica che, in base a recenti nuove disposizioni da parte dell’Ufficio delle Dogane di Trento (in considerazione di quanto stabilito dall'art. 25 comma 6 del Testo Unico delle Accise, ovverosia che gli obblighi di denuncia, licenza e tenuta del registro di c/s per i prodotti energetici denaturati valgono per i depositi commerciali e, quindi, per argomento "a contrario" non risultano applicabili ai depositi ad uso privato, agricolo e industriale), gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di prodotti energetici denaturati, anche di capacità superiore a 25 metri cubi (es. depositi di gasolio riscaldamento, di carburanti agricoli, di gpl ad uso combustione), sono esclusi dall’obbligo di denuncia, licenza fiscale e tenuta del registro annuale di carico e scarico di cui all’art. 25, commi 1 e 2, del Testo Unico delle Accise approvato con D.Lgs. n. 504/95.

Il predetto obbligo fiscale di denuncia, licenza e tenuta del registro annuale di carico e scarico continua, invece, a mantenere la sua validità e rimane applicabile per gli esercenti depositi ad uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi di prodotti energetici assoggettati ad accisa (esempio: deposito di gasolio ad uso carburazione/autotrazione).

Depositi privati “minori”

L’art. 5 comma 1, lett. c), punti 1.1 e 1.2 del Decreto Legge 124 /2019, ha modificato l’art 25 comma 4 del TUA introducendo i Depositi privati, agricoli, industriali (cosiddetti “minori” con capacità di stoccaggio compresa tra 10 e 25 mc) e apparecchi di distribuzione automatica di carburanti privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi con capacità di stoccaggio compresa tra 5 e 10 mc (cosiddetti minori).

Per nuove fattispecie, l’art. 130 co 2 lett b) del D.L. (34/2020, cosiddetto “Cura Italia”) ha previsto, in luogo della licenza di esercizio, una comunicazione di attività in carta semplice (comprensiva di planimetria, schema impianto, caratteristiche erogatore, tabella di taratura del serbatoio firmata da tecnico abilitato e dal titolare dell’impianto) da inoltrare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente il quale provvederà ad attribuire un codice identificativo. Per questi soggetti non è previsto alcun diritto annuale ed è confermato l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in modalità semplificate rispetto ai normali depositi o distributori con le seguenti caratteristiche:

  • registro di carico e scarico presso l’impianto, all’interno delle rispettive contabilità aziendali, su supporto elettronico ovvero cartaceo senza vidimazione dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente. Le modalità di tenuta sono preventivamente dichiarate al predetto UD al momento della denuncia;
  • validità fino alla cessazione della licenza di esercizio;
  • gli esercenti contabilizzano distintamente i diversi i prodotti energetici che sono oggetto di stoccaggio presso l’impianto
  • per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall’esercente alle ore 00:00 del primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.
  • le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione.
  • le scritturazioni di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura.
  • gli esercenti sono tenuti a trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente tramite PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa nota di trasmissione all’Ufficio delle Dogane sono allegati alle contabilità dell’impianto.
  • in fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell’esercente.
  • il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

Accisa sull’energia elettrica: denuncia di “officina” e licenza di esercizio

Chiunque intenda esercitare una “officina di produzione di energia elettrica” per uso proprio (compresi gruppi elettrogeni con potenza superiore a 1 KW a uso continuo e con potenza superiore ai 200 KW per uso di emergenza), deve produrre domanda in carta legale da 16,00 € all’Ufficio delle Dogane di Trento con allegata quietanza del versamento del diritto di licenza di 23,24 € effettuato sul bollettino di c.c.p. n. 238386 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Trento – Capo I capitolo 1419, con causale “diritto di licenza energia elettrica” e marca da bollo da 16,00 €.

Si precisa che in caso di licenza rilasciata precedentemente, non deve essere prodotta alcuna domanda di rinnovo ma è sufficiente effettuare solo il versamento del diritto annuo preferibilmente con mod. F24 con codice tributo 2813.

Nel caso di officina di produzione di energia elettrica per uso commerciale (cioè con fornitura ad utenti/consumatori finali) il diritto di licenza annuo da corrispondere è di 77,47 €.

È possibile riassumere i comportamenti come di seguito:

  • gruppi elettrogeni di emergenza con potenza non superiore a 200 W: nessun tributo né diritto da pagare ma occorre inviare una semplice comunicazione di attivazione;
  • gruppi elettrogeni di emergenza con potenza superiore a 200 KW e gruppi non di emergenza con potenza superiore a 1 KW già attivati: versamento del diritto di licenza con le modalità sopra precisate;
  • “nuova” apertura di officina con installazione gruppi elettrogeni di emergenza di potenza superiore a 200 KW o non di emergenza sopra 1 KW: domanda come sopra precisato.

Il versamento dell’eventuale diritto di licenza deve essere effettuato nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce (per quest’anno dal 1° al 16 dicembre 2022) e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

Per quanto concerne l’accisa (le addizionali provinciali e comunali sui consumi previste per i punti B e C sono state abrogate a decorrere dal 01/01/2012), essa è dovuta nelle misure stabilite dalla vigente normativa. Si ricorda, inoltre, che la presentazione delle dichiarazioni annuali dei consumi di energia elettrica e gas naturale (metano) deve avvenire esclusivamente in modalità telematica.

È possibile scaricare il modello F24 dal sito internet www.agenziaentrate.it.

Eventuali modifiche introdotte nella Legge di stabilità in corso di approvazione, saranno tempestivamente segnalate.

Commercializzazione di carbone lignite e coke di carbon fossile

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 26 di attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ricordiamo la novità riguardante la commercializzazione di carbone – lignite e coke di carbon fossile. Tali prodotti sono sottoposti ad accisa: pertanto, al momento della fornitura, l’acquirente dovrà verificare che il fornitore abbia assolto l’accisa dovuta; in caso contrario è lo stesso rivenditore che dovrà chiedere l’autorizzazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e provvedere al versamento della stessa.