Si informa che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
Sono quindi vietati i trasferimenti superiori a 999,99 euro, indipendentemente dalla causa o dal titolo, anche quando sono effettuati con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
Permane in vigore la deroga al limite per l’utilizzo del denaro contante (art. 3, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16), con riferimento ai pagamenti relativi all'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo. In considerazione di tale deroga, gli operatori economici possono accettare pagamenti in contanti, entro il limite di 15.000 euro, da cittadini stranieri non residenti in Italia, purchè si rispettino gli adempimenti procedurali definiti dall’Agenzia delle entrate, ovvero:
Le sanzioni per la violazione del divieto
Per la violazione del predetto divieto - non solo per chi paga, ma anche per chi riceve il denaro - sono previste le seguenti sanzioni:
Le sanzioni sono irrogate dal Ministero dell’economia e delle finanze tramite gli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato su segnalazione dei soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.