È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Ministro della Salute che dispone - con effetti dal 17 agosto 2020 sino alla adozione di un successivo DPCM e, comunque, non oltre il 7 settembre 2020 - le seguenti ulteriori prescrizioni:
Rispetto a tali prescrizioni, le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi.
La violazione delle misure sopra indicate è punita - ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35 - con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro) e, nel caso di violazione commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività(da 5 a 30 giorni). In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Sarà cura di Confcommercio Trentino informare tempestivamente gli associati su eventuali provvedimenti o ulteriori note illustrative predisposte dalla Provincia Autonoma di Trento.