L’ordinanza n. 59 del 4 dicembre 2020 del Presidente Fugatti, adottata a seguito del DPCM 3 dicembre 2020, prevede che a decorrere dal 4 dicembre 2020 sul territorio provinciale si applicano le disposizioni introdotte dal Dpcm 3 dicembre 2020 così come sotto chiarite e integrate.
Utilizzo della mascherina
Sul territorio provinciale si applica quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del Dpcm 3 dicembre 2020, secondo cui è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; per i bambini di età inferiore ai sei anni; per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Punti vendita di generi alimentari
In relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 10, lett. ff), del Dpcm 3 dicembre 2020 in merito all’esercizio dell’attività commerciale nei giorni festivi e prefestivi, si chiarisce che i punti vendita di generi alimentari possono vendere anche ulteriori prodotti di natura diversa rispetto ai generi alimentari.
Spostamenti consentiti
In merito al divieto di spostamenti tra Regioni/Province autonome nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, si specifica che i residenti/domiciliati nel territorio provinciale, nell’ambito degli spostamenti consentiti, possono transitare sul territorio di altra Regione/Provincia Autonoma confinante qualora abbiano la necessità di raggiungere comuni diversi nella Provincia Autonoma di Trento, a condizione che non si fermino sul territorio attraversato facente parte di altra Regione/Provincia autonoma confinante, tranne che per motivi di forza maggiore.
Applicazione per analogia delle misure previste dall’art. 3 del Dpcm 3 dicembre 2020, relative a territori comunali caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Nei Comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 è superiore al 3% della popolazione residente (esclusi da tale conteggio gli ospiti positivi delle RSA in quanto non incidenti ai fini del calcolo del rischio epidemiologico), così come attestato dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, a partire dal giorno successivo alla comunicazione di tale dato al Sindaco del Comune interessato da parte del Presidente della Provincia, si applicano le misure di cui all’art. 3, comma 4, del Dpcm 3 dicembre 2020 (si veda l’all.to 1 alla presente ordinanza); a modifica di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lett. f) del predetto Dpcm, si dispone nei predetti Comuni lo svolgimento in presenza anche del secondo e del terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Si specifica altresì che, qualora nei vari protocolli/linee guida anti-Covid19 attualmente vigenti nei vari settori, si preveda la misura che le persone provenienti da “zone a rischio” non possano accedere ai vari luoghi di lavoro o ad attività varie, tale misura non si applica ai residenti dei Comuni di cui al presente punto, per i quali in tema di spostamento vale quanto previsto nell’allegato 1 alla presente;
Sport invernali
Nel rispetto di quanto previsto dal Dpcm 3 dicembre 2020 in merito all’attività sportiva e motoria, resta inteso che è consentito lo svolgimento degli sport invernali, purché in forma individuale e con l’osservanza degli eventuali protocolli di settore.
Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19
È prorogata fino al 15 gennaio 2021 l’efficacia delle seguenti misure:
Divieti di incontri in luoghi pubblici
Permane il divieto di incontro (salvo che nell’ambito delle attività regolamentate dai protocolli vigenti), oltre il numero massimo di 6 persone e salvo il caso in cui si tratti di un gruppo di persone conviventi, in tutti i luoghi pubblici (a titolo esemplificativo piazze, vie, parchi).
Disposizioni in materia di sagre, fiere e mercati
Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 10 lett. n), del Dpcm 3 dicembre 2020 in materia di sagre e fiere, sono fatte salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio.
In particolare, il soggetto promotore/organizzatore per i mercati tipici (di cui all’art. 18 della legge provinciale n. 17/2010) e il Sindaco del Comune per i mercati saltuari (di cui all’art. 13, comma 1, lett. e) del Regolamento 24 aprile 2013 n. 6-108/Leg.) devono predisporre un apposito protocollo anti-Covid19 da validare a cura dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o in alternativa devono rispettare l’apposito Protocollo elaborato in via preventiva dalla stessa APSS, nella più ampia collaborazione e concertazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento.
Nell’apposito protocollo anti-Covid19 di cui sopra è obbligatorio tenere dislocate in aree distinte e separate le attività di somministrazione di cibo e bevande rispetto a tutte le altre attività, al fine di evitare maggiore concentrazione di affluenza e potenziali assembramenti.
Impianti a fune
Quale specificazione al protocollo “Tavolo Tecnico; Impianti a fune”, di cui all’Allegato della deliberazione di Giunta provinciale n. 725 di data 29 maggio 2020, gli operatori addetti agli impianti, in alternativa alla mascherina chirurgica, potranno utilizzare anche mascherine di stoffa a protezione delle vie respiratorie.
Per la discesa a valle in caso di eventi atmosferici eccezionali (come, ad esempio, temporali), è consentito l’utilizzo dei veicoli a pieno carico in deroga al limite di portata dei 2/3 della capienza massima previsto nel citato protocollo, al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni a monte, fermo restando l’obbligo di utilizzo di mascherine adeguate a protezione delle vie respiratorie.
Tali disposizioni trovano applicazione compatibilmente con la possibilità di apertura degli impianti medesimi, in base alla normativa vigente.
Luoghi di riparo in montagna
In tutti i luoghi di riparo presenti in montagna, a prescindere dalla relativa denominazione, tutti gli escursionisti che lo richiedono devono essere accolti nella struttura in caso di condizioni meteorologiche avverse (non solo pioggia, ma anche vento, basse temperature, ecc.), nonché nelle ore serali o notturne e in caso di difficoltà dell’escursionista o di necessità di sosta.
In queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento degli ambienti e mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento, il luogo di riparo dovrà accogliere gli escursionisti e si dovrà assicurare che tutte le persone indossino una mascherina adeguata a protezione delle vie respiratorie.
In questa fase non potranno essere somministrati alimenti e, se possibile, si dovrà tenere aperta una porta o una finestra verso l’esterno. Ai luoghi di riparo viene data in via provvisoria la possibilità di ricavare spazi aggiuntivi esterni coperti di carattere temporaneo per dare riparo agli escursionisti.
Buffet
Il servizio di buffet può essere fornito secondo le consuete modalità self service, con obbligo da parte della clientela/utenza di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie e di guanti monouso messi a disposizione dagli esercenti. Resta inteso che sarà necessaria la presenza di personale che sorveglierà il corretto svolgimento delle operazioni di prelievo alimenti e che i guanti andranno sostituiti ad ogni accesso nell’area buffet.
Le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal 4 dicembre e fino al giorno 15 gennaio 2021
Allegati