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Regolamento sul temperamento del regime sanzionatorio

È stato recentemente approvato il Regolamento di attuazione dell’articolo 11 comma 3 della Legge provinciale n. 12/2017 sull’attività di panificazione

31/10/2024

È stato recentemente approvato il Regolamento di attuazione dell’articolo 11 comma 3 della Legge provinciale n. 12/2017 sull’attività di panificazione che prevede un temperamento del regime sanzionatorio per alcune violazioni amministrative previste dalla legge medesima.

In particolare in base all’articolo 2 del nuovo Regolamento il temperamento del regime sanzionatorio trova applicazione per le violazioni amministrative consistenti in omissioni formali passibili di regolarizzazione o nel caso in cui le loro conseguenze potenzialmente dannose siano eliminabili, quali:
 

  1. mancata comunicazione della variazione del nominativo del responsabile dell’attività produttiva;
  2. mancato rispetto delle modalità di vendita previste dalla legge.

Ricordiamo in proposito che l’articolo 5 della LP 12/2017 prevede che il pane fresco deve essere posto in vendita in scaffali distinti e separati da quelli diversi dal pane fresco. Gli scaffali riservati ai prodotti diversi dal pane fresco devono essere segnalati con chiare e visibili indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto (es. pane congelato). Inoltre è vietato utilizzare la denominazione di "pane fresco", anche se accompagnata da integrazioni e specificazioni, per identificare prodotti che si differenziano dal pane fresco. La norma infine prevede che è consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.

FATTISPECIE A CUI SI APPLICA IL TEMPERAMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO

A seguito dell’accertamento di una delle violazioni indicate nella tabella, non viene irrogata la sanzione amministrativa prevista qualora l’impresa di panificazione ponga in essere, entro i termini assegnati, quanto previsto per adeguarsi al dettato normativo violato.

Le nuove disposizioni si applicano alle violazioni accertate dopo il 4 ottobre 2024, data di entrata in vigore del Regolamento.
 

Violazione

Sanzione prevista

Modalità di adeguamento e conformazione alla norma violata

Termini di adeguamento

Mancata comunicazione della variazione del nominativo del responsabile dell’attività produttiva

Da 200 a 1200 euro

Comunicazione della variazione del nominativo del responsabile dell’attività produttiva

Entro 15 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo

Mancata utilizzazione di scaffali distinti e separati per il pane fresco

Da 100 a 600 euro

Allestimento di scaffali separati per il pane fresco

Entro 15 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo

Utilizzazione della denominazione di "Pane fresco" per prodotti che si differenziano dal pane fresco

Da 100 a 600 euro

Allestimento di scaffali separati per i prodotti che si differenziano dal pane fresco

Entro 15 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo

Il temperamento del regime sanzionatorio non trova applicazione nei casi di recidiva. Si ha recidiva nel caso di reiterazione delle violazioni, ossia quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.

Informazioni

Ufficio Legislativo
Dott.ssa Mila Bertoldi 
Telefono 0461/880326
Email mila.bertoldi@unione.tn.it