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Responsabile attività produttiva di panificazione

Il Responsabile dell'attività produttiva deve essere individuato per ogni panificio

21/06/2018 da Ufficio stampa

La figura del Responsabile dell’attività produttiva è stata introdotta dalla Legge 12/2017 “Produzione e tutela dell’attività di panificazione”. Al Responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di garantire l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto.

Il Responsabile dell'attività produttiva deve essere individuato per ogni panificio.

Il Responsabile dell'attività produttiva  è tenuto alla frequenza di un corso di formazione obbligatorio i cui contenuti e la cui durata sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. In caso di apertura di un nuovo panificio, Il corso di formazione è frequentato entro un anno, decorrente dall'indicazione nella SCIA del nominativo del responsabile dell'attività produttiva.

Non è tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria il responsabile dell'attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

a)  aver prestato la propria attività lavorativa per almeno tre anni presso un panificio con la qualifica di operaio specializzato o con una qualifica superiore nel settore della panificazione secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi di lavoro; 

b)  aver esercitato per almeno tre anni l'attività all'interno del panificio in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio; 

c)  aver conseguito il diploma professionale di istruzione e formazione professionale nell'ambito del sistema di istruzione professionale in materie attinenti al settore della panificazione; 

d)  aver conseguito l'attestato di qualifica professionale di istruzione e formazione professionale nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale in materie attinenti al settore della panificazione, unitamente a un periodo di attività lavorativa con la qualifica di operaio specializzato o con una qualifica superiore della durata di almeno un anno; 

e)  aver conseguito la qualifica professionale ai fini contrattuali a seguito del rapporto di. apprendistato; 

f)  aver già frequentato il corso di formazione obbligatorio previsto dalla Legge 12/2017.

I titolari, collaboratori familiari o soci di panifici in attività da più di tre anni, sono già in possesso dei requisiti professionali per essere individuati come Responsabili dell'attività produttiva e sono pertanto esonerati dal frequentare alcun corso di formazione.

Unico adempimento per I panifici attivi alla data dell’11 ottobre 2017, data di entrata in vigore della Legge 12/2017, è quello di  comunicare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), del comune di competenza, il nominativo del responsabile dell'attività produttiva, ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese. 

Solo da poco la Provincia ha reso noto il modello di comunicazione reperibile sul Portale: www.impresainungiorno.gov.it 

Il modulo può essere spedito autonomamente dal panificio, previa registrazione nel Sito e contestuale possesso di smart-card con firma digitale, oppure servendosi di un CAF o di un professionista abilitati all’invio della modulistica allo SUAP.

Vi è da precisare che non vi sono sanzioni per il mancato o il ritardato invio, ad opera dei panifici esistenti, del modulo contenente la nomina del Responsabile dell'attività produttiva. Il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge è ormai abbondantemente superato a causa del ritardo nella predisposizione del modulo di comunicazione.

Informazioni

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Associazione o al dott. Ferruccio Veneri dell’Ufficio Legislativo di Confcommercio telefonando al numero 0461/880324.