L’art. 6 del D.L. 38/2006, ha prorogato fino al 30 aprile 2026 l’esclusione della ritenuta sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo. La ritenuta del 23% è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni ovvero al 20% delle stesse se il percipiente dichiara al committente, preponente o mandante che nell’esercizio dell’attività si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti ovvero terzi.
A partire dal 1° maggio 2026, il regime di esonero verrà meno e la ritenuta dovrà essere applicate su tali provvigioni.