Salta al contenuto principale
astratto

INSIEME,

troviamo soluzioni

 
comprimi barra di ricerca

Europa

Temporary Framework crisi Ucraina-Russia

La Commissione europea ha adottato un nuovo quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia

25/03/2022 da Ufficio stampa

In data 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato un nuovo quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità̀ prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
Il nuovo quadro temporaneo (in allegato solo versione inglese ad oggi disponibile) si basa sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), ed è valido fino al 31 dicembre 2022.

Sono previste tre tipologie di aiuti:

  • Aiuti di importo limitato (par. 2.1)
  • Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie pubbliche (par. 2.2) e prestiti agevolati (par. 2.3)
  • Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia (par. 2.4)

Aiuti di importo limitato (par. 2.1)

Gli Stati possono concedere aiuti di importo limitato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. l'aiuto deve essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale complessivo di 400 000 euro per impresa; tutti i dati utilizzati devono essere lordi, cioè al lordo di qualsiasi detrazione di imposte o altri oneri;
  2. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con un budget previsionale;
  3. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
  4. l'aiuto è concesso alle imprese colpite dalla crisi Ucraina;
  5. l'aiuto concesso alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è subordinato a non essere ceduto in tutto o in parte ai produttori primari e non è fissato sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio dalle imprese interessate.

Gli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura non possono superare il massimale di 35.000 euro per impresa.

Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto quali sovvenzioni, a condizione che la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023.

Garanzie pubbliche (par. 2.2)

Sullo stesso finanziamento, le garanzie concesse a valere su tale sezione non possono essere cumulate con gli aiuti concessi sotto forma di prestiti agevolati (sezione 2.3) e viceversa, o con gli aiuti concessi ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 del quadro temporaneo COVID-19. Tali garanzie possono essere cumulate per diversi finanziamenti a condizione che l'importo complessivo del finanziamento per beneficiario non superi i massimali indicati di seguito.

Le garanzie pubbliche devono essere concesse su nuovi finanziamenti.
Il livello minimo del costo della garanzia per singolo finanziamento dovrà̀ essere:

tabella 1

In alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi, prendendo come base la tabella di cui sopra. Può̀ essere utilizzato anche un costo forfettario per l'intera durata della garanzia, ma deve essere superiore ai premi minimi per il 1° anno previsti nella tabella precedente per ciascuna tipologia di beneficiario, adeguati alla durata della garanzia e alla copertura della garanzia.

La garanzia deve essere concessa entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

L'importo complessivo dei finanziamenti per beneficiario, per i quali è concessa una garanzia ai sensi della presente sezione, non deve superare:

  • il 15% del fatturato annuo totale medio del beneficiario negli ultimi tre esercizi contabili chiusi; o
  • il 50% dei costi energetici sostenuti nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione della richiesta di aiuto;
  • previa adeguata giustificazione che lo Stato membro deve fornire alla Commissione per la sua valutazione, l'importo del finanziamento può essere maggiorato per coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i successivi 12 mesi per le PMI e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità già coperto dalle misure di aiuto nell'ambito del quadro temporaneo COVID-19, non può essere coperto dalle misure adottate nell'ambito del presente quadro. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario.

 

In linea di massima, la durata della garanzia è limitata ad un massimo di sei anni e la garanzia non può̀ eccedere:

  • il 90% del finanziamento qualora le perdite siano sostenute proporzionalmente e alle stesse condizioni dall'ente creditizio e dallo Stato; o
  • il 35% del finanziamento, laddove le perdite siano attribuite prima allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi; e
  • in entrambi i precedenti casi, quando l'ammontare del finanziamento diminuisce nel tempo, ad esempio perché́ il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente.

La garanzia può̀ essere concessa su finanziamenti per investimenti e/o capitale circolante.

Le garanzie possono essere fornite direttamente ai beneficiari finali o a istituti di credito e altri istituti finanziari in qualità̀ di intermediari finanziari. Gli enti creditizi o altri istituti finanziari dovrebbero, nella misura più̀ ampia possibile, trasferire i vantaggi delle garanzie pubbliche ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, portafogli più̀ rischiosi, requisiti di garanzia inferiori, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse inferiori rispetto a quelli senza tali garanzie pubbliche.

Prestiti agevolati (2.3)

Sullo stesso finanziamento, i prestiti concessi ai sensi della presente sezione non sono cumulabili con gli aiuti concessi ai sensi della precedente sezione 2.2 e viceversa. I prestiti agevolati e le garanzie concessi ai sensi del presente quadro possono essere cumulati per finanziamenti diversi a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi le soglie indicate di seguito.

Si può̀ beneficiare in parallelo di più prestiti agevolati nell'ambito di questa sezione a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di seguito indicati.

I prestiti non possono essere concessi ad istituti di credito o altri istituti finanziari.

I prestiti possono essere concessi a tassi di interesse ridotti, almeno pari al tasso base disponibile al 1° febbraio 2022 o al momento della richiesta, più̀ i credito, come esposto nella tabella seguente:

tabella 2

In alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi, prendendo come base la precedente tabella.

I contratti di finanziamento devono essere sottoscritti entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e la loro durata deve essere limitata, in linea generale, ad un massimo di sei anni.

Anche per i prestiti, l'importo complessivo per beneficiario non deve superare:

  • 15% del fatturato annuo totale medio del beneficiario negli ultimi tre esercizi contabili chiusi; o
  • il 50% dei costi energetici sostenuti nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione della richiesta di aiuto;
  • previa adeguata giustificazione che lo Stato membro deve fornire alla Commissione per la sua valutazione, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i successivi 12 mesi per le PMI e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità già coperto dalle misure di aiuto nell'ambito del quadro temporaneo COVID-19 non può essere coperto dalle misure adottate nell'ambito del presente quadro. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario.

I prestiti agevolati possono essere concessi a fronte di investimenti e/o fabbisogno di capitale circolante.

I prestiti possono essere erogati direttamente ai beneficiari finali tramite istituti di credito o altri istituti finanziari in qualità̀ di intermediari finanziari. In tal caso, gli enti creditizi o altri istituti finanziari dovrebbero, nella misura più̀ ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi dei tassi di interesse agevolati sui prestiti, senza condizionare la concessione di prestiti agevolati ai sensi della presente sezione al rifinanziamento dei prestiti esistenti.

Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia (2.4)

La sezione è specificamente dedicata ai temi dell’energia ed, in particolare, agli aiuti per i costi supplementari dovuti all'aumento eccezionalmente grave dei prezzi di gas ed energia elettrica.

La logica sottesa alla nuova disciplina è che forme di sostegno temporaneo alle imprese possono mitigare le conseguenze degli incrementi dei prezzi dell’energia aiutando così le imprese a far fronte al forte aumento dei costi ed, al tempo stesso, contribuendo a ridurre la pressione inflazionistica.

La Commissione considererà̀ tali aiuti compatibili con il mercato interno qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni, come specificate dal punto 52 della comunicazione:

  1. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
  2. l'aiuto può̀ essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non ecceda l'intensità̀ di aiuto e i massimali di aiuto applicabili. Tutti i dati utilizzati devono essere lordi, cioè̀ al lordo di qualsiasi detrazione di imposta o altro onere;
  3. gli aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertiti in altre forme di aiuto quali sovvenzioni, purché́ la conversione avvenga entro e non oltre il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di indicate nella sezione in esame;
  4. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con un budget previsionale. Gli Stati membri possono limitare l'aiuto alle attività̀ che sostengono settori economici specifici di particolare importanza per l'economia o per la sicurezza e la resilienza del mercato interno. Tuttavia, tali limiti devono essere progettati in modo ampio e non portare a una limitazione artificiale dei potenziali beneficiari;
  5. i costi ammissibili devono essere calcolati sulla base dell'aumento dei costi del gas naturale e dell'elettricità̀ derivanti dall'aggressione russa contro l'Ucraina. Il costo ammissibile è il prodotto del numero di unità di gas naturale ed elettricità̀ acquistate dall'impresa da fornitori esterni in qualità̀ di consumatore finale in un periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 al più tardi ("periodo ammissibile") e un determinato aumento del prezzo che l'impresa paga per unità consumata (misurato ad esempio in EUR/MWh). Tale aumento di prezzo è calcolato come differenza tra il prezzo unitario pagato dall'impresa in un determinato mese nel periodo ammissibile e il doppio (200%) del prezzo unitario pagato dall'impresa in media per il periodo di riferimento da 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021;
  6. l'aiuto complessivo per impresa non supera il 30% dei costi ammissibili fino a un massimo di 2 milioni di EUR in un dato momento;
  7. l'autorità̀ concedente può̀ versare un anticipo all'impresa quando l'aiuto è concesso prima che siano stati sostenuti i costi ammissibili. A tal fine, l'autorità̀ concedente può̀ basarsi su stime dei costi ammissibili a condizione che siano rispettati i massimali di aiuto indicati nella precedente lettera f). L'autorità̀ concedente è tenuta a verificare ex post i relativi massimali sulla base dei costi effettivamente sostenuti e a recuperare qualsiasi pagamento di aiuto che superi tali massimali entro sei mesi dalla scadenza del periodo ammissibile;
  8. gli aiuti concessi a norma della sezione in esame possono essere cumulati con gli aiuti concessi ai sensi della precedente sezione 2.1, a condizione che non venga superato un importo totale di 2 milioni di EUR.

La Commissione ritiene che forme ulteriori di sostegno possano essere giustificate per consentire il proseguimento dell'attività̀ delle imprese ad alta intensità̀ energetica.

Si prevede al riguardo che gli Stati membri possano concedere aiuti eccedenti i valori calcolati a norma del precedente punto 52, lettere e) e f), se, oltre a soddisfare le condizioni di cui al punto 52, lettere da a) a d) e g), siano soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

  1. sotto il profilo soggettivo, il requisito per l’ammissione a queste ulteriori misure agevolative è che si tratti di "impresa ad alta intensità̀ energetica" ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), prima parte, della direttiva sulla tassazione dell'energia, vale a dire quando gli acquisti di prodotti energetici (compresi prodotti energetici diversi da quelli gas naturale ed elettricità̀) ammontano almeno al 3,0 % del valore della produzione;
  2. l'impresa è considerata ammissibile se subisce perdite operative per cui l'aumento del costo ammissibile (Cfr. precedente punto 52, lettera e)), deve ammontare almeno al 50% della perdita operativa nel periodo ammissibile di cui al punto 52, lettera e);
  3. l'aiuto complessivo non supera il 50% dei costi ammissibili e ammonta al massimo all'80% delle perdite di esercizio dell'impresa;
  4. l'aiuto complessivo non supera i 25 milioni di EUR per impresa in un dato momento;
  5. per le imprese ad alta intensità̀ energetica attive in un settore o sottosettore di cui all'allegato I al “Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia”, l'aiuto globale può̀ essere aumentato fino a un massimo del 70% dei costi ammissibili relativi alla produzione dei prodotti nei settori o sottosettori elencati nel citato allegato I e può̀ ammontare al massimo all'80% delle perdite operative di tali attività̀. L'aiuto complessivo non può̀ superare i 50 milioni di EUR per impresa in un dato momento, mentre le attività̀ non elencate nell'allegato I non possono ricevere più̀ di 25 milioni di EUR. Se un'impresa è attiva in più settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, mediante mezzi adeguati - come la separazione dei conti - che il massimale pertinente sia rispettato per ciascuna di tali attività̀ e che l'importo massimo complessivo di 50 milioni di EUR non sia superato per impresa;
  6. gli aiuti (specificamente quelli indicati nel punto 53, ora in esame) possono essere cumulati con gli aiuti previsti dalla Sezione 2.1, a condizione che non vengano superati i massimali di cui ai punti 53, lettera d) o 53, lettera e), a seconda di quale sia il caso.

 

Cumulo

Gli aiuti di Stato previsti dai diversi punti del presente Quadro Temporaneo possono essere cumulati tra loro, conformemente ai requisiti delle sezioni specifiche della presente comunicazione.

Inoltre gli aiuti possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi dei regolamenti De minimis e dei regolamenti di esenzione per categoria (Gber) purché́ siano rispettate le disposizioni e le regole di cumulo di tali regolamenti.

Il cumulo è permesso anche con gli aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo COVID-19, a condizione che siano rispettate le rispettive regole di cumulo.

Quando gli Stati membri concedono allo stesso beneficiario prestiti o garanzie nell'ambito del quadro temporaneo COVID-19 nonché́ e ai sensi della presente comunicazione e quando l'importo complessivo del capitale del prestito è calcolato sulla base del fabbisogno di liquidità autodichiarato del beneficiario, gli Stati membri devono garantire che tali esigenze di liquidità siano coperte solo una volta con aiuti.

Allo stesso modo, gli aiuti ai sensi della presente comunicazione possono essere cumulati con gli aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE (aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali), ma non vi può essere alcuna compensazione eccessiva del danno subito dal beneficiario.