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Verificazione periodica degli strumenti di misura

Le bilance devono essere verificate ogni tre anni

10/01/2024

La vigente normativa metrico legale prevede che le bilance e gli strumenti di misura in genere siano sottoposti a verificazione periodica: in base alle vigenti disposizioni in materia, infatti, non è consentito utilizzare strumenti di misura non sottoposti a verificazione periodica.

Gli strumenti per pesare (es. bilance), utilizzati per la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, sono soggetti alla verificazione periodica che consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche di precisione ed affidabilità.

Gli obblighi di legge previsti a carico dei titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verificazione periodica, sono i seguenti:

  • controllare la scadenza indicata sull'etichetta adesiva di colore verde applicata sulla bilancia e recante la dicitura "VERIFICA PERIODICA - SCADENZA";
  • mantenere l'integrità della predetta etichetta di verifica periodica, nonchè di ogni altro sigillo metrico, anche di tipo elettronico;
  • garantire il corretto funzionamento degli strumenti in dotazione;
  • conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
  • comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti nonchè quella della fine dell'utilizzo.

ATTENZIONE: la periodicità per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico è di anni 3.

COS'E' LA VERIFICAZIONE PERIODICA

La verificazione periodica è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo le periodicità definite nell'allegato IV del D.M. 93/2017, che decorrono dalla data di messa in servizio.

Tale controllo viene effettuato anche a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli legali, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti.

La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M  e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.

La verificazione periodica è richiesta dal titolare dello strumento di misura. Questa richiesta deve avvenire almeno 5 giorni prima della scadenza della precedente verificazione periodica o entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dello strumento se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

Se la verificazione periodica ha esito positivo, l'Organismo applica sullo strumento di misura un contrassegno di colore verde che riporta anno e mese di scadenza della verificazione e il logo dell'Organismo.

Se la verificazione ha esito negativo, l'Organismo applica un contrassegno di colore rosso, che verrà rimosso dal riparatore all'atto della riparazione e previa richiesta di una nuova verificazione periodica.

L'Organismo oltre ad applicare i contrassegni indicati prima, deve compilare anche il libretto metrologico riportando l'esito della verificazione periodica.

CHI EFFETTUA LA VERIFICAZIONE PERIODICA

Gli Organismi di verifica abilitati da Unioncamere, accreditati in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17025 o 17065.

L'elenco di tutti gli Organismi è consultabile al seguente link: www.metrologialegale.unioncamere.it

Gli Organismi abilitati ad effettuare la verificazione periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatici, avente sede in provincia a Trento sono:  Facchinelli Gregorio Sas di Facchinelli Claudio e Giorgio & C Via Petrarca 10 Trento - Ignazzi Giuseppe & C Snc Via Linz 103 Trento - Zadra Italpese Srl Via del Garda 46/H Rovereto.

La vigilanza e l'attività di controllo sugli strumenti di misura è di competenza del Servizio di Metrologia Legale della CCIAA di Trento.

APPROFONDIMENTO

Si possono trasmettere i dati di una bilancia, utilizzata per funzione di misura legale, tramite un'interfaccia non retroattiva a più dispositivi di visualizzazione o stampa (esempio computer, stampanti, registratori di cassa)?

Il Decreto legislativo n. 517/1992 e successive modifiche, all'allegato 1, stabilisce che "Qualora uno strumento contenga o sia collegato a più dispositivi di visualizzazione o stampa che siano utilizzati per le applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), i dispositivi che riproducono i risultati della pesatura e che non possono influenzare il corretto funzionamento dello strumento non sono sottoposti ai requisiti essenziali se i risultati della pesatura sono stampati o registrati in modo corretto e indelebile da una parte dello strumento che soddisfi i requisiti essenziali e che non sia accessibile alle due parti interessate alla misurazione. Tuttavia per gli strumenti utilizzati per la vendita direttta al pubblico, i dispositivi di visualizzazione e di stampa per il venditore ed il cliente devono soddisfare i requisiti essenziali."

IPOTESI 1 

I dati di una bilancia, utilizzata per transazioni commerciali ma non per la vendita diretta al pubblico, vengono trasmessi, tramite un'interfaccia non retroattiva, ad un computer e poi ad una stampante, per stamparli su un documento o una fattura. Il computer e la stampante in questione, non soddisfano i requisiti essenziali previsti dal decreto, ossia non hanno un proprio certificato di prova.

Il collegamento è consentito solo se la bilancia è dotata di una memoria omologata, dove vengono memorizzate automaticamente tutte le pesate. Ad ogni pesata è associato un numero ID Alibi. Questo numero ID Alibi deve essere stampato sul documento o fattura, di fianco alla pesata associata. Deve essere creato anche un elenco, in formato elettronico, di tutte le pesate effettuate, in ordine secondo il numero ID Alibi. In questo modo è possibile fare un riscontro tra la pesata stampata e quella memorizzata nella memoria della bilancia.

IPOTESI 2

Bilancia utilizzata per la vendita diretta al pubblico, collegata a un sistema di cassa POS, le cosiddette "bilance chechout", le troviamo alle casse dei supermercati.

Il collegamento è consentito solo se anche il sistema cassa e il software installato soddisfano i requisiti essenziali, cioè hanno un proprio certificato di prova.

INFORMAZIONI

Ufficio Legislativo dott.ssa Bertoldi Mila