Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale attuativo diventerà a breve operativo - 31 marzo 2025 – l’obbligo per le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni aziendali iscritti nello stato patrimoniale, ovvero quei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
Imprese obbligate
Sono tenute ad assicurarsi tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, soggette all’iscrizione al Registro Imprese. Considerato che l’obbligo assicurativo è stato introdotto soprattutto per tutelare le piccole imprese, sino ad oggi le meno assicurate contro i rischi catastrofali, si ritiene che tale obbligo assicurativo valga anche per le imprese iscritte nelle sezioni speciali del Registro.
Il Decreto attuativo
Il decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha quindi stabilito le ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione ed in particolare ha previsto:
il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto entro il quale le compagnie devono adeguare i prodotti di nuova emissione alle prescrizioni regolamentari;
che per le polizze precedenti l’obbligo di adeguamento alle nuove prescrizioni scatterà a partire dal primo rinnovo o quietanzamento delle stesse per i pagamenti infrannuali. Tale previsione comporta che un contratto già in essere, alla prima scadenza annuale o al momento del pagamento della quietanza potrà rinnovarsi solo alle condizioni allineate al Dm. Conseguentemente, se la polizza in essere non rispetta lo schema di legge, sarà necessario sostituirla o stipulare appendici integrative;
l’elenco dei beni da assicurare (art. 1 del DM) ovvero le immobilizzazioni «a qualsiasi titolo impiegate». Le immobilizzazioni materiali da assicurare sono quelle di cui alla lettera B-II n. 1, 2, 3 dell’articolo 2424 del Codice civile. In forza di tale previsione, si ritiene che destinatarie dell’obbligo non siano solo le imprese proprietarie di terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali, ma anche quelle che li detengano ad altro titolo (leasing, locazione, comodato). Conseguentemente, se il titolo dell’impiego (per esempio, locazione o comodato) presuppone che il rischio di perimento del bene sia in carico al proprietario, l’impresa tenuta ex lege a stipulare l’assicurazione del bene stipulerà una copertura nell’interesse del proprietario. Si realizzerebbe così lo schema dell’assicurazione per conto altrui (articolo 1891 del Codice civile).
Danni indennizzati
Con la sottoscrizione di queste polizze verranno indennizzati esclusivamente i danni direttamente cagionati dall’evento ai beni oggetto della copertura assicurativa, con conseguente esclusione dei danni cosiddetti indiretti (quali le perdite di guadagno conseguenti alla distruzione del bene) o occasionali (ovvero prodotti in occasione dell’evento catastrofale ma non per suo effetto diretto (ad es. sciacallaggio). Per la copertura di questa tipologia di danni sarà quindi opportuno pattuire una garanzia aggiuntiva (ad esempio quella denominata business interruption insurance) volta alla copertura della perdita di produttività dell’impresa per interruzione forzata dell’attività.
Relativamente al quantum del danno la legge (art. 1, comma 105, l. 213/2023) impone alle imprese assicuratrici di limitare la cosiddetta franchigia, che non potrà quindi essere superiore al 15% del danno. Nonostante tale previsione, il decreto attuativo stabilisce che per le imprese di grandi dimensioni e per le somme assicurate superiore ai 30 milioni sia possibile per le compagnie negoziare livelli maggiori di scoperto.
Le imprese con non adempiono all’obbligo assicurativo rischiano (articolo 1, comma 102 della legge 213/2023) la perdita di contributi, sovvenzioni o sostegni finanziari pubblici (quindi, non solo, quelli concessi in occasione di eventi catastrofali).
L’obbligo di contrarre le polizze non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli imprenditori agricoli (di cui all’articolo 2135 del codice civile), per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità.
Informazioni
Ufficio legislativo | dott. Alberto Pontalti - tel. 0461 880 325