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1/2/2017 - TFR maturato durante la CIGS: istruzioni per la liquidazione diretta da parte dell'INPS

01/02/2017

SeacInfo Amministrazione del personale
TFR maturato durante la CIGS: istruzioni per la liquidazione diretta da parte dell'INPS
L'INPS, nella Circolare n. 24 del 31 gennaio 2017, illustra la nuova procedura di liquidazione diretta del TFR maturato durante periodi di fruizione della CIGS.Come noto, il D.Lgs n. 148/2015 ha abrogato la previsione contenuta nell'art. 2, comma 2, Legge n. 464/72, in base alla quale le quote di TFR maturate dai lavoratori licenziati al termine del periodo di fruizione della CIGS sono a carico dell'INPS. Tale abrogazione ha efficacia per i trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dal 24 settembre 2015. Non solo, la previgente disciplina (compreso l'art. 2, comma 2, Legge n. 464/72) continua ad applicarsi anche nei seguenti casi:domande presentate entro il 23 settembre 2015;domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione, per i quali la domanda di concessione per il primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015;domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015 relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione;domande presentate tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2015 a condizione che la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni siano intervenute entro il 23 settembre 2015.Fatti salvi i casi sopra indicati, l'onere economico delle quote di TFR maturate dai lavoratori durante la CIGS è a carico del datore di lavoro.