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Concordato preventivo biennale

18/06/2024 da Ufficio stampa

Il concordato preventivo biennale per gli anni 2024-2025 è fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi e la base imponibile IRAP da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio alcuni vantaggi. L’adesione è facoltativa e va effettuata entro il termine del 31 ottobre 2024. Possono accedervi i soggetti che applicano gli ISA ed i forfettari i quali vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024.

Sono espressamente esclusi i contribuenti che:

  • pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • presentano debiti tributari/previdenziali di importo pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.

L’accettazione della proposta comporterà, per il contribuente, il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed IRAP i redditi concordati. Gli eventuali maggiori ovvero minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali. Il reddito derivante dal concordato proposto dall’Agenzia delle Entrate non terrà conto di alcune componenti quali: plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive. 

L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

Il concordato preventivo produce effetti anche ai fini INPS per artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può, comunque, versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

I contribuenti che decidono di aderirvi dovranno sempre e comunque adempiere gli ordinari obblighi contabili e fiscali.

Sono previste alcune cause di cessazione degli effetti del concordato a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 50%, rispetto a quelli oggetto del concordato in presenza di talune “circostanze eccezionali” ovvero: 

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; 
  • altri eventi di natura straordinaria; ad esempio: danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino,; impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato:

    • sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA;
    • i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. 

Il governo ha predisposto un decreto correttivo, che ora è all’esame in Commissione parlamentare. 

Informazioni
Servizio fiscale Servizimprese CAF srl, dott. Mauro Longo (tel. 0461/880600)