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A partire dal primo luglio 2021 entra in vigore in Italia la nuova direttiva UE sulla fornitura di software e sistemi informatici

27/02/2021

Con il primo luglio 2021 entrerà in vigore in Italia la direttiva UE 2019/770 nell’ambito dei contratti di fornitura di servizi digitali, arrivata al termine del suo iter legislativo. Diventerà successivamente vincolante a partire dal primo gennaio 2022. La nuova normativa si inquadra nel più ampio processo di riforme europee nell’ambito del cosiddetto “mercato unico digitale” iniziato in Commissione Europea (DG CONNECT) nel 2015 e successivamente affidato ai commitee parlamentari congiunti: Internal Market and Consumer Protection (IMCO) e Legal Affairs (JURI). 

La direttiva stabilisce le regole di conformità al contratto di fornitura di contenuti o servizi digitali e relativi rimedi e sanzioni in caso di difetto di conformità o mancata fornitura. Con contenuti digitali si intendono programmi informatici, applicazioni, file video, audio, ebook.. in formato digitale mentre con servizi digitali si intendono ad esempio servizi di cloud computing, social media.. Prima di questa regolamentazione non esisteva una legislazione UE che definiva in dettaglio i reciproci diritti e doveri delle parti di un contratto di fornitura di materiale digitale, lasciando la questione al diritto privato nazionale.

La novità più rilevante è il vincolo fissato a due anni per la durata minima delle garanzie legali per i contenuti e i servizi digitali, indipendentemente dalle clausole inserite o meno all’interno di un contratto. Affinché si applichi la direttiva i contenuti e servizi digitali devono essere forniti in cambio di una controprestazione da parte dell’utente finale che potrà essere sia di tipo monetario sia tramite fornitura di dati personali. Secondo la nuova direttiva inoltre, l'onere della prova spetterà in linea di principio al fornitore, ovvero se il consumatore afferma che il contenuto o il servizio è difettoso, sarà compito del commerciante provare il contrario in tribunale. Se il contenuto o il servizio digitale si rivela difettoso (ovvero non conforme al contratto), il consumatore potrà ricorrere a una serie di rimedi legali contro il fornitore: rimedi  primari a cui il consumatore può ricorrere subito dopo aver scoperto una non conformità del servizio e secondari che il consumatore può utilizzare solo se il venditore non riesce a rimuovere il difetto.

Se il professionista non fornisce affatto il contenuto o il servizio digitale, il consumatore potrà terminare il contratto immediatamente e deve essere rimborsato "senza indebito ritardo" non oltre 14 giorni dal ricevimento della disdetta. Una volta risolto il contratto, gli operatori economici devono rispettare gli obblighi in materia di dati personali previsti dal regolamento GDPR UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). A determinate condizioni, gli operatori economici devono anche astenersi dall’utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai dati personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell’ambito dell’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale, consentire al consumatore di recuperare tale contenuto senza sostenere costi entro un periodo di tempo ragionevole. Gli Stati membri garantiranno inoltre l’esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per assicurare l’osservanza della presente direttiva che integra la direttiva (UE) 2019/771 sui contratti di vendita di beni.

Per ulteriori approfondimenti sulla direttiva clicca QUI