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Accesso alle seconde case: i chiarimenti interpretativi di FAITA

Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case"

26/01/2021 da Ufficio stampa

Le nuove misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica vietano fino al 15 febbraio 2021 “ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.  Ai sensi delle medesime disposizioni, “è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.

Nei giorni scorsi, si è aperto un dibattitto sulle nuove disposizioni, e sulla possibilità degli spostamenti verso le seconde dimore, anche in affitto, ubicate in altre regioni o province autonome.

Al riguardo, si segnala che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato sul proprio sito internet, http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638?gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm_0zLSnEwKkl_Aln9PJl-fxlm7SKRJb1EhPF0t2uir8ZVAyef1Kmx6BoC7rkQAvD_BwE, alcuni importanti chiarimenti, di seguito riportati.

Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case".

Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.

Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.

Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le altre tipologie di contratti o locazioni brevi, non soggette a registrazione).

La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del Codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Si evidenzia, ai fini di una corretta interpretazione del concetto di “residenza”, “domicilio” e “abitazione”, uno stralcio delle FAQ (link) pubblicate nel sito del Governo,

Residenza
La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.

Domicilio
Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.

Abitazione
Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.

Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.

Si rammenta inoltre, che a giudizio della Federazione Nazionale dei Camping, non è giuridicamente definibile come abitazione o seconda casa, l’utilizzo e/o la presenza dei mezzi mobili di pernottamento all’interno delle strutture ricettive all’aria aperta, che evidenziamo rimangono tali, pertanto identificate sempre quali strutture ricettive anche qualora il cliente utilizzi la piazzola e/o il mezzo di pernottamento presente, anche attraverso contratti di abbonamento annuali.

Inoltre, la Presidenza del Consiglio, ha precisato espressamente che il divieto di spostamento per turismo verso un’altra Regione o Provincia autonoma comprende anche gli spostamenti verso alloggi presi in locazione breve (fino a 30 giorni).

Tutti gli spostamenti per turismo saranno invece nuovamente consentiti dopo tale data (salva l’eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative).