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Al via il Registro titolari effettivi

20/10/2023 da Ufficio stampa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale viene reso operativo, dopo ben sei anni e mezzo dal recepimento della  quarta direttiva antiriciclaggio (D.Lgs. 90/2017), il registro titolare effettivo presso il Registro delle imprese delle Camere di commercio territorialmente competenti.

Titolare effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica la possiede o controlla o ne è beneficiaria.

L’obbligo della comunicazione delle informazioni sul  titolare effettivo riguarda le imprese dotate di personalità giuridica (Srl; SpA; società in accomandita per azioni e società cooperative); le persone giuridiche private (fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato aventi personalità giuridica); trust ed istituti giuridici affini.

L’obbligo di comunicazione va esercitato unicamente per via telematica alla Camera di Commercio competente per territorio con un’istanza firmata digitalmente da un amministratore dell’impresa; dal fondatore o dal soggetto che ha la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private; dal fiduciario del trust. 

Per le persone giuridiche già costituite alla data del 9.10.2023 la comunicazione va inoltrata entro 60 giorni (termine perentorio) dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (9.10.2023), quindi entro il giorno 11 dicembre 2023 (come da comunicazione della Camera di Commercio). Per quelle costituite dopo tale data la comunicazione va effettuata entro 30 giorni dall'iscrizione nei registri e per i trust entro 30 giorni dalla costituzione (termini perentori).  Anche le successive comunicazioni in  merito alle variazioni rispetto ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo devono essere effettuate entro 30 giorni dal compimento dell’atto. Infine va effettuata con cadenza annuale (quindi entro 12 mesi)  la conferma dei dati e delle informazioni già precedentemente trasmesse (in caso di variazione i 12 mesi  decorrono dalla ultima conferma). Le imprese con personalità giuridica possono effettuare la conferma con il deposito del bilancio.

La comunicazione va formalizzata mediante istanza firmata digitalmente (anche per mezzo di intermediari autorizzati all’invio) e costituisce una autodichiarazione ai sensi di legge e conseguentemente le dichiarazioni mendaci sono penalmente sanzionate anche ai sensi della normativa antiriciclaggio (Dlgs 231/2007).

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032. Se la comunicazione avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione viene ridotta ad un terzo. L’accertamento e la contestazione dell’omissione sono di competenza della Camera di Commercio territorialmente competente.

Le società tenute alla comunicazione riceveranno, a mezzo pec, dalla Camera di Commercio territorialmente competente le informazioni necessarie per favorire l’invio della pratica.