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Apparecchi ed impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra (FGAS): obbligo di dichiarazione entro il 31 maggio 2015

L’articolo 16, comma 1, del DPR n. 43/2012 prevede l’obbligo per gli “operatori” di impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra di presentare entro il 31 maggio di ogni anno (a partire dal 2013) al Ministero dell’Ambiente (tramite l’ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas relativi all’anno precedente, sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.
Si considera “operatore” il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
La comunicazione dei dati entro il 31 maggio di ogni anno spetta, dunque, al proprietario dell’impianto solo nel caso in cui non abbia provveduto a delegare i controlli e le manutenzioni ad una società esterna (tramite un contratto scritto).
La comunicazione della dichiarazione riferita all’anno 2014 deve essere effettuata entro il 31 maggio 2015 esclusivamente previa registrazione al sistema on line all’indirizzo http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas

Allegati disponibili

  • Istruzioni per la registrazione al sistema
  • Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
  • Elenco aggiornato delle sostanze FGAS da considerare ai fini della dichiarazione
  • Elenco delle apparecchiature


Sanzioni
L’operatore che non ottempera agli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 16, comma 1, del DPR n. 43/2012 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 10.000 €.

Informazioni
Ufficio legislativo dott.ssa Mila Bertoldi (tel. 0461 880326)