Nella circolare n. 18/E del 25 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in merito all’applicazione degli ISA per il 2021. Gli ISA in vigore per il 2021 sono caratterizzati da una sostanziale continuità con il passato e tengono conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria da COVID-19. L’attività di revisione. oltre ad individuare gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento degli ISA considerando le ricadute economiche negative dovute all’emergenza sanitaria. prevede anche nuove cause di esclusione destinate ad intercettare le fattispecie più colpite da tali effetti negativi. Per effetto di due decreti ministeriali sono state previste tre nuove cause di esclusione dagli ISA a favore dei contribuenti che:
14.11.00 - Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.20.00 - Confezione di articoli in pelliccia
47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 - Trasporto con taxi
49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica
79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 - Attività dei tour operator
79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
85.52.01 - Corsi di danza
90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
93.11.10 - Gestione di stadi
93.11.20 - Gestione di piscine
93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13.00 - Gestione di palestre
93.19.92 - Attività delle guide alpine
93.21.01 - Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi
93.21.02 - Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati
93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30 - Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.20 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca
Con una modifica inserita nel D.L. 21/2022 (c.d. Decreto “Ucraina”), per il periodo compreso tra il 21 maggio 2022 e il 31 agosto 2022, Il termine di pagamento degli avvisi bonari viene elevato a 60 giorni contro i 30 giorni previsti in precedenza.
La modifica è stata introdotta al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di Covid-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina.
Il maggior termine riguarda gli avvisi bonari emessi ai sensi degli artt, 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972
Nuovi obblighi di fatturazione elettronica per i forfetari e minimi
L’art. 18, D.L. n. 36/2022 (cd. decreto “PNRR-2”) ha previsto l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2022, di emissione della fattura in formato elettronico per i contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) ed in regime dei minimi (art. 27, commi 1-2, D.L. n. 98/2011) che nell’anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.
Per il terzo trimestre 2022, ossia nei primi tre mesi di obbligatorietà, non saranno applicate le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se la stessa è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
In fattura dovrà essere indicato il codice IVA N2.2 “Operazioni non soggette – altri casi” ed il riferimento normativo, che è “Operazione esclusa da IVA art. 1. c.54-89 L. 190/14” (per i forfettari) o “Operazione esclusa da IVA art. 27 c.1-2. DL 98/2011” (per i minimi).
Come per le fatture cartacee rimane l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo per importi superiori a 77,47 euro.
Trattandosi di fatture elettroniche non è più possibile l’apposizione fisica del bollo sulla fattura, che deve quindi essere assolto in modo “virtuale”, ossia versandolo con modello F24.
Informazioni
Servizio fiscale Servizimprese CAF srl, dott. Mauro Longo (tel. 0461/880600)