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Bonus alberghi: credito d’imposta per la digitalizzazione

I soggetti beneficiari e le spese agevolabili

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Il ministero dei Beni culturali ed il Ministro dell’economia e delle finanze hanno emanato il decreto attuativo per disciplinare il credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, introdotto l’anno scorso dalla legge dall’articolo 9 del d.l. 31 maggio 2014 n. 83.

Soggetti beneficiari

Gli esercizi ricettivi che possono  beneficiare dell’agevolazione sono i seguenti: 

  • le strutture alberghiere (alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort, nonché le strutture individuate come tali da specifiche normative regionali);
  • le strutture extra-alberghiere (affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali da specifiche normative regionali);
  • gli esercizi ricettivo aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, aggregati nella forma del consorzio, delle reti d’impresa, delle ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe;
  • agenzie di viaggio e tour operator appartenenti al cluster 10 dello studio di settore “Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming” e cluster 11 dello studio di settore “Agenzie specializzate in turismo incoming”. 

Spese agevolabili

Sono agevolabili le seguenti spese:

  • spese per impianti wifi a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download: acquisto e installazione di modem/router; dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale);
  • spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile: acquisto di software e applicazioni;
  • spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e  privati  e di  favorire  l’integrazione  fra  servizi   ricettivi   ed  extra-ricettivi:   acquisto  software; acquisto hardware (server, hard disk);
  • spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio: contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line;
  • spese per i servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;
  • spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; acquisto di software;
  • spese per i servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).

Credito d’imposta

Per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016 è riconosciuto un credito d’imposta del 30% dei costi sostenuti per gli investimenti sopra indicati. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo, fino all’importo massimo complessivo di € 12.500 nei tre anni di imposta e nel rispetto della regole del de minimis.

Per il 2014 le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche da parte del Ministero dei beni culturali.  

Nella domanda devono essere indicati:

  • il costo complessivo degli interventi e l’ammontare delle spese eleggibili;
  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute;
  • il credito d’imposta spettante.

Inoltre, alla domanda va allegata la documentazione prevista nell’allegato A) del decreto.

Preme ricordare che i crediti d’imposta verranno riconosciuti secondo l’ordine cronologico di presentazione.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da una apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un commercialista, perito commerciale o consulente del lavoro, iscritti nei rispettivi albi, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. 

Informazioni

Servizi Imprese CAF Srl, dott. Claudio Stefani (tel. 0461 880518), dott. Mauro Longo (tel. 0461 880600).