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Bonus alberghi e loro riqualificazione

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha individuato nel dettaglio le tipologie di spese agevolabili e le modalità di attuazione dell’art. 10 del DL 83/2014

Ai sensi dell’art. 10 del DL 83/2014 spetta un credito d’imposta a fronte delle spese sostenute per la riqualificazione delle strutture alberghiere. Con apposito DM del 7 maggio 2015 (scaricabile qui sotto) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha individuato nel dettaglio le tipologie di spese agevolabili e le modalità di attuazione della sopracitata norma.

Soggetti beneficiari

Ai sensi dell’art. 10 del DL 83/2014 possono beneficiare del credito d’imposta le sole imprese alberghiere esistenti alla data del 01.01.2012. Giova evidenziare che per struttura alberghiera si intende: una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti.

Tipologia di spese agevolabili

Il bonus fiscale spetta a fronte del sostenimento delle seguenti spese: 

 

  • spese di cui all’art. 3 comma 1 lettera b), c), d) del DPR 380/2001, ossia:
    • manutenzione straordinaria;
    • restauro e risanamento conservativo;
    • ristrutturazione edilizia.
  • incremento dell’efficienza energetica;
  • eliminazione barriere architettoniche, ex legge 13/89 e DM 236/89;
  • spese per l’acquisto di beni mobili e componenti di arredo che siano destinati all’arredo degli immobili oggetti dell’intervento.

 

L’art. 4 del DM del 7 maggio 2015 ha previsto con dettaglio le tipologie di spese agevolabili.

Quantificazione del credito d’imposta spettante

Il bonus fiscale spettante a fronte delle sopracitate spese spetta per un importo pari al 30% delle spese sostenute, per un importo massimo di € 200.000. Il credito d’imposta spetta a condizione che:

  • le spese siano sostenute dal 01.01.2014 al 31.12.2016;
  • le spese risultino da apposita attestazione rilasciata da: Presidente del Collegio sindacale, Revisore legale iscritto nel relativo Registro, professionista iscritto nell’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, dei periti commerciali o dei Consulenti del lavoro, Responsabile del CAF.

N.B.:  in un triennio, l’impresa alberghiera non può usufruire complessivamente di un importo superiore ai 200.000 euro di aiuti de minimis, compresi quelli relativi al riconoscimento del credito d’imposta.

Modalità di presentazione della domanda

Per beneficiare del credito d’imposta deve essere presentata un’istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La modalità di presentazione è esclusivamente quella telematica, tramite il portale dei procedimenti: https://procedimenti.beniculturali.gov.it,  nel rispetto dei seguenti termini:

  • fase di registrazione e compilazione dell’istanza: dalle ore 10.00 del 15 settembre 2015 e fino alle ore 9.00 del 9 ottobre 2015;
  • invio istanza: dalle ore 10.00 del 12 ottobre 2015 e fino  alle ore 16.00 del 15 ottobre 2015. 

N.B.: non occorre registrarsi qualora si abbiano già ricevute le credenziali d’accesso in occasione del tax crediti digitalizzazione.

Posto che le  risorse finanziarie messe a disposizione sono limitate,  il beneficio è riconosciuto in ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

Il 16 dicembre 2015, il ministero del beni culturali pubblicherà sul proprio sito l’elenco delle domande ammesse. 

Contenuto dell’istanza

L’istanza deve contenere:

  • il costo complessivo degli interventi;
  • l’ammontare delle spese agevolabili;
  • l’attestazione di effettività di sostenimento delle spese;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante.

Alla domanda deve essere altresì allegato:

  • l’elenco degli interventi effettuati;
  • l’attestazione del sostenimento delle spese rilasciata da uno dei soggetti autorizzati;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa agli altri aiuti “de minimis” fruiti nell’anno in corso e nei 2 precedenti.

N.B.: la documentazione contabile e le fatture non devono essere allegate all’istanza. Gli accertamenti fiscali saranno eseguiti dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo.

Criteri di utilizzazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta spettante per il 2014 va ripartito in 3 quote annuali di pari importo, la prima di queste quote è utilizzabile già a partire dal 01.01.2015.

Il bonus fiscale:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è stato concesso;
  • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione;
  • non concorre a formare il reddito ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

Cumulabilità con altre agevolazioni fiscali

Non va dimenticato che il credito d’imposta in esame non è cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa,  con altre agevolazioni di natura fiscale, il che comporta la necessità di effettuare delle valutazioni per determinare quale sia, nel caso specifico, l’agevolazione fiscale più vantaggiosa.

Informazioni

Servizi Imprese CAF Srl, dott. Claudio Stefani (tel. 0461 880518), dott. Mauro Longo (tel. 0461 880600).