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CCNL terziario Confcommercio

Stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 26 febbraio 2011 per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, che decorre dal 1° aprile 2015 ed ha validità fino al 31 dicembre 2017

Il 30 marzo 2015 Confcommercio con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno rinnovato il Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi. L’accordo, che decorre dal 1° aprile 2015 e scadrà il 31 dicembre 2017, sarà oggetto di ratifica da parte delle Parti stipulanti.

Classificazione del personale - Aziende ICT
L’accordo introduce una specifica classificazione (qualifiche e mansioni) per le aziende che svolgono esclusivamente attività di information and communication technology.

Minimi tabellari
A seguito degli aumenti stabiliti dall’accordo in oggetto gli importi mensili dei minimi di retribuzione sono riportati nella tabella 1. Tranne che per gli operatori di vendita, gli aumenti non sono assorbibili.
Elemento economico di garanzia
Ai lavoratori a tempo indeterminato e agli apprendisti in forza al 31 ottobre 2017, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, verrà erogato, con la retribuzione di novembre 2017, un elemento economico di garanzia, negli importi indicati dalla tabella 2.
L’importo sarà calcolato in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1° gennaio 2015-31ottobre 2017 (*) ed ai lavoratori a tempo parziale sarà corrisposto con criteri di proporzionalità.
L’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l., erogato dopo il 1° gennaio 2015.
L’elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale, e non incide sul t.f.r.
(*) Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.

Bilateralità
Il mancato rispetto dell’accordo in oggetto, degli Statuti tipo nonché dell’Accordo interconfederale 19 marzo 2014 sulla bilateralità da parte degli Enti bilaterali territoriali può essere sanzionato dalle Parti stipulanti. Le Parti definiranno gli Statuti e i Regolamenti tipo degli Enti entro il 30 settembre 2015.

Trasferimento - Quadri
Il trasferimento dei quadri che determini il cambiamento di residenza deve essere di norma comunicato agli interessati per iscritto con un preavviso di 60 giorni (80 giorni a coloro che abbiano familiari a carico).  Qualora il preavviso non venga rispettato in tutto o in parte, al quadro spetterà per il residuo il trattamento di trasferta nonché un rientro presso la precedente residenza.

Orario di lavoro
L’azienda può ricorrere, anche per singole unità produttive e previa comunicazione al personale ed all’Ente bilaterale territoriale almeno 30 giorni prima della sua attivazione, alle seguenti forme di articolazione dell’orario di lavoro settimanale:

  • 40 ore settimanali, con la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale e di un’ulteriore mezza giornata a turno; (nelle aziende non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali l’orario era distribuito su 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti);
  • 39 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento di 36 ore di permessi per riduzione annua dell’orario di lavoro;
  • 38 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento di 72 ore di permessi per riduzione annua dell’orario di lavoro (56 ore) ed ex festività (16 delle 32 ore).

L’articolazione scelta avrà validità di norma annua.  Resta sempre ferma la possibilità di ricorrere alla flessibilità.

Flessibilità
E’ prevista la possibilità di realizzare diversi regimi di orario rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. I limiti indicati possono essere superati con accordi integrativi, fino ad un massimo di 48 ore settimanali per 24 settimane.
Il programma di flessibilità sarà tempestivamente comunicato per iscritto ai lavoratori e le sue variazioni saranno comunicate con un preavviso di almeno 15 giorni.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno (*) e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
Al termine del programma, le ore prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione per straordinario.
A livello aziendale è possibile realizzare ulteriori regimi di flessibilità rispetto a quello suesposto, nelle seguenti forme:

  • superamento dell’orario contrattuale da 45 ore fino al limite di 48 ore settimanali e per un massimo di 16 settimane, o 24 settimane, con riconoscimento di permessi retribuiti aggiuntivi in misura pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento;
  • superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e per un massimo di 24 settimane, con riconoscimento di permessi retribuiti aggiuntivi in misura pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive viene riconosciuta, nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro, da godere per il 50% collettivamente, in base al programma di flessibilità, e per il restante 50% sotto forma di riposi compensativi individuali, in gruppi di 4 o 8 ore, secondo il meccanismo della banca ore.
In caso di ricorso ai predetti regimi di orario plurisettimanale il lavoro straordinario decorre dalla prima ora successiva all’orario definito.
(*) Per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti l’avvio del programma di flessibilità.

Malattia
Le Parti confermano che il trattamento economico di malattia può essere oggetto di accordi aziendali.

Aspettativa
In caso di adozione internazionale il lavoratore potrà richiedere un periodo di aspettativa non retribuita di 30 giorni, frazionabile in due parti.

Assistenza integrativa
Fondo Est
Dal mese successivo alla sottoscrizione dell’accordo in oggetto, l’azienda che ometta il versamento al fondo dei contributi a suo carico è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari ad € 16,00, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto.
Cassa Qu.A.S.
Dal mese successivo alla sottoscrizione dell’accordo in oggetto, l’azienda che ometta il versamento alla cassa del contributo a suo carico è tenuta ad erogare al quadro un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari ad € 37,00, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto.
Apprendistato
Il contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere utilizzato dalle aziende che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 36 mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l’intero apprendistato in azienda. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova e le risoluzioni consensuali. Tale limitazione non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di 5 contratti di apprendistato.
Nelle aziende con almeno 10 dipendenti il numero massimo di apprendisti occupati non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori specializzati e qualificati presenti in azienda.

Lavoro a tempo determinato
Limiti percentuali
Oltre ai contratti a termine stipulati per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e quelli conclusi per avvio di nuove attività, sono esclusi da ogni limitazione quantitativa (nonché dal limite del 28% termine + somministrazione) anche i contratti a termine di sostegno all’occupazione (v. infra).
Fermi restando i limiti percentuali di assumibilità, l’azienda potrà assumere in ogni unità produttiva un numero superiore a quello previsto portando le eccedenze a compensazione del minor numero di assunti in altre unità produttive. Dette assunzioni non potranno comunque superare, ogni anno, il limite del 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. Detto limite non è cumulabile col limite complessivo di assumibilità del 28% (termine + somministrazione).
Le OO.SS. territoriali possono - con apposito accordo - individuare località a “prevalente vocazione turistica” in cui le aziende che gestiscano picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno possano qualificarli come attività stagionali ex D.P.R. n. 1525/1963 ed essere quindi escluse dalle limitazioni quantitative.
Successione di contratti
In caso di assunzioni per ragioni sostitutive non si applicano gli intervalli nella successione dei contratti.
Sostegno all’occupazione
Per la vigenza dell’accordo in oggetto è introdotta la seguente disciplina sperimentale.
Possono essere stipulati contratti a termine di 12 mesi con soggetti senza impiego retribuito da almeno 6 mesi o che negli ultimi 6 mesi abbiano svolto attività lavorativa autonoma o parasubordinata da cui derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione, ovvero con soggetti che abbiano completato presso altra azienda l’apprendistato e il cui rapporto sia stato risolto al termine della formazione o infine con soggetti che abbiano esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito. Detti contratti possono essere stipulati una sola volta col medesimo soggetto e sono esclusi da tutti i limiti percentuali (v. supra).
L’inquadramento e la retribuzione saranno, rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione:

  • 2 livelli inferiori per i primi 6 mesi;
  • 1 livello inferiore per il restante periodo.

In caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato l’inquadramento e la retribuzione saranno di 1 livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per ulteriori 24 mesi.
Per le assunzioni al 6° livello l’inquadramento e la retribuzione saranno al 7° livello per i primi 6 mesi ed al 6° livello per i restanti 6 mesi, nonché per gli eventuali ulteriori 24 mesi in caso di conversione a tempo indeterminato.  I lavoratori riceveranno una formazione di 16 ore.
La contribuzione a Fon.Te. a carico azienda sarà pari all’1,05% (*) per tutta la durata del contratto, compresi gli eventuali ulteriori 24 mesi in caso di conversione a tempo indeterminato.
(*) Comprensiva degli € 22,00 di quota associativa.

Lavoro a tempo parziale
Agli studenti, ai lavoratori già occupati a tempo parziale presso altra azienda o ai giovani fino a 25 anni di età compiuti possono essere stipulati contratti part-time della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o domenica.
Nel caso di accoglimento della richiesta, il passaggio a part-time post maternità decorrerà successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui

Informazioni
Servizi Imprese CAF Srl - rag. Alberto Revolti (tel. 0461 880650)