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CCNL Turismo, nuovo aggiornamento dell'accordo

03/05/2017
Con accordo 30 novembre 2016, Federalberghi e Faita con la partecipazione di Confcommercio (non firmano Fipe e Fiavet) unitamente a Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno modificato i contenuti dell’accordo di rinnovo 18 gennaio 2014 per il personale dipendente da aziende del settore turismo, assunto a decorrere dal 14 novembre 2016.

L’accordo in parola, come il precedente rinnovo del 18 gennaio 2014, si applica pertanto alle aziende alberghiere e ai Campeggi, mentre non trova applicazione alle agenzie di viaggio, i pubblici esercizi e le sale bingo nonché agli stabilimenti balneari.

Le modifiche sono intervenute in applicazione di una clausola di salvaguardia contenuta nell’accordo del 18 gennaio 2014. La clausola prevede infatti che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula dello stesso, ad una qualsiasi altra Organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il contratto stesso.

Con successivo accordo del 9 febbraio 2017 sono state apportate integrazioni al c.c.n.l. per il personale dipendente da aziende del settore Turismo con precisazione che anche tale accordo si applica alle aziende alberghiere e ai campeggi, mentre non trova applicazione alle agenzie di viaggio, i pubblici esercizi, le sale bingo e gli stabilimenti balneari.

Il nuovo accordo prevede l’introduzione di disposizioni contrattuali più favorevoli alle aziende. Da un lato è stata introdotta una limitazione nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. Infatti, con riferimento ai rapporti instaurati prima del 14 novembre 2016, e comun que a tutti i rapporti ai quali si applicano i livelli retributivi previsti dall’accordo 18 gennaio 2014, sono stati esclusi dalla retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r.:

  • i ratei di 14a mensilità relativi al periodo 1° marzo 2017- 30 giugno 2019;
  • i permessi per riduzione d’orario (art. 111 comma 7 CCNL Turismo) in pagamento nel periodo 9 febbraio 2017
  • 30 giugno 2019, di competenza degli anni 2016, 2017 e 2018.

In secondo luogo è stata ridotta la durata dei cosiddetti “stacchi” tra contratti a termine successivi. Pertanto in ipotesi di successione di contratti a termine stipulati dopo il 1° marzo 2017, potranno essere applicati i seguenti più favorevoli intervalli temporali:

  • 8 giorni (contratti fino a 6 mesi);
  • 15 giorni (contratti superiori a 6 mesi).

Infine la data di scadenza del CCNL Turismo 18 gennaio 2014 è stata fissata al 31 dicembre 2018.

Informazioni
Servizi Imprese CAF Srl - rag. Alberto Revolti (tel. 0461/880650)