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Circolare INAIL: obblighi assicurativi in ambito sportivo

10/11/2023 da Ufficio stampa

Con la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023 (circolare | allegato 1 | allegato 2),  l’INAIL ha fornito chiarimenti riguardo all’obbligo assicurativo dei lavoratori in ambito sportivo.

L'obbligo dal 1° luglio 2023 riguarda, infatti, i lavoratori subordinati sportivi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

La circolare fornisce le istruzioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori indicati nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 per i quali opera la copertura assicurativa presso l’Inail. 

Categorie di lavoratori sportivi soggetti all'obbligo

Dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori subordinati sportivi indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.
  • giovani atleti assunti con contratto di apprendistato
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
  • prestatori di lavoro occasionale

Non sono invece tutelati dall’Inail:

  • lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 2895 che sono pertanto assicurati con polizze private;
  • sportivi dilettanti, che svolgono attività sportiva come volontari, anch’essi assicurati obbligatoriamente con polizze private;
  • lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestino in qualità di volontari la propria attività;
  • personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonchè gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, in quanto al personale di Esercito, Marina e Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza, Vigili del fuoco;
  • lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera ex articolo 2222 del codice civile.

La denuncia di iscrizione sarà considerata trasmessa nei termini se presentata entro il 30 novembre 2023