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Collaborazioni a progetto: cosa cambia

Dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del D. Lgs. 81/2015, non è più possibile stipulare contratti di lavoro a progetto

Il D. Lgs. 81/2015 ha di fatto posto fine alle cosiddette collaborazioni a progetto, ovvero quei rapporti di lavoro parasubordinato per cui un committente poteva avvalersi della prestazione di un soggetto per il compimento di un’opera o di un servizio ma senza alcun vincolo di subordinazione.

Dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del D. Lgs. 81/2015, non è più possibile stipulare (non vi sono per ora interpretazioni esplicative in merito alla possibilità di prorogare) contratti di lavoro a progetto. Il legislatore delegato però non ha definitivamente eliminato detta tipologia contrattuale, come peraltro preannunciato nei proclami di presentazione del Jobs Act, in quanto è rimasta in vigore la tipologia delle collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 c.p.c..

L’intento del legislatore delegato è indubbiamente quello di eliminare le collaborazioni fittizie e promuovere i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; in questa ottica l’art. 2 del D. Lgs. 81/2015 ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2016 si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro. 

Se fino ad oggi era palese che un rapporto di collaborazione non dovesse avere i crismi della etero direzione ovvero della soggezione al potere direttivo del collaboratore, emerge preponderante anche il requisito della assenza di etero organizzazione, intesa come mancanza di un’organizzazione del lavoro, anche minima e secondo una tempistica fissata dallo stesso committente.

Secondo questa accezione, inoltre, il collaboratore non deve essere vincolato ai luoghi di lavoro del committente (non deve avere una postazione di lavoro fissa e strumenti dedicati esclusivamente ad esso). 

Per le considerazioni esposte risulterà importante, ai fini della stipula dei futuri contratti di collaborazione coordinata e continuativa, porre l’attenzione sulla natura del rapporto, per cui non devono palesarsi né etero direzione né etero organizzazione.

Il D. Lgs. 81/2015 mantiene valide le seguenti tipologie di collaborazioni: 

  • quelle prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali si rende necessaria l’iscrizione in albi professionali; 
  • quelle disciplinate da accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • quelle prestate dai componenti di organi di amministrazione e di controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • quelle rese, a fini istituzionali, in favore delle società sportive dilettantistiche e delle associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali.

Vista la cancellazione degli artt. da 61 a 69 bis D. Lgs. 276/2003, oltre ai contratti di lavoro a progetto, non possono più essere stipulati nemmeno i cosiddetti mini co.co.co. (co.co.co. fino a 30 giorni nell’anno solare con un importo fino a 5.000 euro) e le collaborazioni con i pensionati di vecchiaia. 

Cosa succede ai contratti a progetto stipulati prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 81/2015, visto il regime sopra enunciato che si applicherà a partire dal 1° gennaio 2016? 

Quelli che non sono caratterizzati da etero direzione ed etero organizzazione possono tranquillamente superare la data del 1° gennaio 2016 senza problemi e continuare sino alla realizzazione del progetto; per gli altri, per i quali c’è più di un dubbio legato alla sussistenza dei requisiti, il legislatore delegato offre la possibilità di una sanatoria stabilizzante abbastanza favorevole (ferma restando l’opportunità dell’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, con le agevolazioni previste dalla legge finanziaria, già nel corso del 2015, e con l’onere di mantenere in essere detti rapporti salvo che per ragioni di giusta causa o di giustificato motivo). 

Informazioni

Servizi Imprese CAF Srl - rag. Alberto Revolti (tel. 0461 880650)