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Il decreto legge n. 1/2021 e l'Ordinanza provinciale n. 62

Covid: giovedì 7 e venerdì 8 il Trentino zona gialla. Il weekend sarà "arancione"

Bar e ristoranti potranno aprire domani e dopodomani. Sabato e domenica centri commerciali chiusi

06/01/2021 da Ufficio stampa

È stato approvato un nuovo decreto legge 5 gennaio 2021 n.1 che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2020 e rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali sanno applicate le misure previste per le zone arancioni e rosse.

Con propria Ordinanza n. 62 di data 6 gennaio 2021 il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, ordina per le giornate del 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.1 comma 2 del decreto legge 5 gennaio 2021 n.1. 

L’Ordinanza proroga le disposizioni di cui all’ordinanza  del Presidente della Provincia n. 61 del 23 Dicembre 2020,  punti 4) e 6) della medesima ordinanza n. 61.

Il decreto legge 5 gennaio 2021 n.1  dispone:

  • per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
  • nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” di cui all’articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020, ossia il divieto di spostamento tra Comuni diversi. Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Il testo conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità, già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. 

In base al nuovo decreto legge resta ferma, inoltre, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

In particolare è previsto che:

- per il periodo 7 – 8 gennaio 2021 si applicano le disposizioni previste per la zona gialla.

I bar e i ristoranti sono aperti dalle 05.00 alle 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le 18, è consentita la vendita per asporto di cibo e bevande (fino alle ore 22,00)  - con il divieto di consumarli nelle adiacenze del locale - e la consegna a domicilio; restano consentite anche per le imprese agrituristiche ed enoturistiche.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, fermi gli obblighi di distanziamento interpersonale.

Sono aperti anche i negozi e i centri commerciali. Sono chiuse sale giochi, discoteche e locali da ballo.

Vige il divieto di spostamento dalle 22.00 alle 05.00;

- per il periodo 9 – 10 gennaio 2021 si applicano le disposizioni relativa alla zona arancione.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. 

I bar e ristoranti sono, dunque, chiusi tutto il giorno, ma è, comunque, consentita la vendita con asporto (fino alle ore 22,00) e la consegna a domicilio di cibi e bevande; restano consentite anche per le imprese agrituristiche ed enoturistiche.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, fermi gli obblighi di distanziamento interpersonale.

Sono aperte le attività commerciali, i parrucchieri, mentre rimangono chiusi i centri commerciali salvo le attività di vendita di generi alimentari, dei prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte farmacia, parafarmacia, prodotti florovivaistici edicole e tabacchi. Sono sempre chiuse sale giochi, discoteche, locali  da ballo e similari.

Con ordinanza n. 62 il Presidente Fugatti ha, altresì, disposto che è sempre possibile spostarsi per recarsi presso le attività e i servizi non sospesi; laddove all'interno del proprio comune non vi sia la disponibilità di tali attività e/o servizi, è possibile recarsi presso altro comune contiguo, o in mancanza dell’attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino; tale possibilità di scelta può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica; ai sensi del Dpcm in vigore tutti gli spostamenti devono essere giustificati tramite la compilazione del modulo di autocertificazione.

Rimane altresì in vigore quanto precedentemente disposto con ordinanza n. 61 di data 23.12.2020 relativamente alle attività del commercio ovvero che:

a) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti  le medie strutture di vendita (limitatamente a quelle con superficie di vendita pari o superiore a 250 metri quadrati, come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) e le grandi strutture di vendita, sia con esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, devono consentire l'accesso ad un numero di persone tale da consentire uno spazio di 4 metri quadrati per persona; tali strutture devono, inoltre, munirsi di strumenti o modalità "contapersone", posti agli ingressi dell'esercizio, in modo da controllare il numero di accessi;

b) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, nelle strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati (come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA), permane l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

c) per le attività di commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a 40 metri quadrati, viene confermata la disposizione secondo cui è possibile far accedere 1 persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; è consentita la permanenza di massimo 4 persone (compreso/i l'operatore/i) purché almeno 2 persone facciano parte dello stesso nucleo famigliare o siano conviventi;

Rimangono altresì invariate le disposizioni relative alla attività di accoglienza e strutture ricettive  con la precisazione che sono autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti, sulla base dei protocolli del settore in vigore.

Relativamente al periodo che va dall’11 gennaio al 15 gennaio 2021 bisognerà attendere l'ordinanza del Ministero della salute che determinerà la nuova classificazione delle regioni/province autonome a seconda del livello di rischio epidemiologico.

Con successive comunicazioni ne daremo compiuta informazione.

Riapertura degli impianti sciistici

Con ordinanza 2 gennaio 2021 del Ministero della Salute sono previsti nuovi termini per la riapertura degli impianti sciistici. In particolare, il termine per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici agli sciatori amatoriali - originariamente previsto per il 7 gennaio 2021- è stato prorogato al 18 gennaio 2021, subordinatamente alla validazione, da parte del Comitato tecnico-scientifico, di un testo aggiornato di linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte di sciatori amatoriali, preventivamente approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

 

Documenti allegati

Il decreto legge n. 1/2021

Ordinanza PAT n. 62